LEGGE DI BILANCIO 2021 – L. 30.12.2020 N. 178

Di seguito i punti di maggior interesse previsti dalla Legge di Bilancio 2021, in vigore dal 01.01.2021.

LE DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI

1) Proroga delle seguenti agevolazioni:

Intervento agevolatoDescrizione

Recupero del patrimonio edilizio
Per le spese sostenute fino al 31.12.2021 spetta la detrazione IRPEF del 50% in relazione agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Bonus MobiliPer le spese sostenute per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020 spetta una detrazione IRPEF del 50%. Il limite massimo di spesa detraibile è elevato ad euro 16.000,00 (prima euro 10.000,00).
Riqualificazione energeticaPer le spese sostenute fino al 31.12.2021 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta una detrazione IRPEF/IRES del 65%.
Si ricorda che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi la detrazione è del 50%.
Bonus FacciatePer le spese sostenute relative ad interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) spetta una detrazione IRPEF pari al 90%.
Bonus VerdePer le spese sostenute relative a sistemazione di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, coperture a verde e di giardini pensili spetta una detrazione IRPEF del 36%. Il limite delle spese è di 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

2) Introduzione del Bonus Idrico e Nuova detrazione del 110%

Bonus IdricoE’ previsto un bonus di euro 1.000,00 (fino ad esaurimento di un fondo di 20 milioni) per persone fisiche da utilizzare entro il 31.12.2021 per le spese di sostituzione:
• di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
• di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua;
Un apposito decreto stabilirà le modalità e i termini di richiesta e di utilizzo.
Superbonus del 110%La detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30.06.2022 relative agli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Novità:
– detrazione in 4 quote annuali (prima 5) per la parte di spese sostenute nel 2022;
– beneficiari: anche per interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari;
– requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare per essere assimilata all’edificio unifamiliare: esistenza di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
– inserimento fra gli interventi “trainanti” degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
– inserimento fra gli interventi “trainati” di quelli volti all’eliminazione di barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni;
– estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
– colonnine per la ricarica di veicoli: introdotti nuovi limiti di spesa;
– pubblicità obbligatoria: nel cartello visibile ed accessibile esposto presso il cantiere, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

E’ stato previsto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Limite temporale: effettuazione dell’investimento dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.06.2023).

Misura dell’agevolazione

Tipo di investimentoBeneficiarioMisura dell’agevolazionePeriodo di effettuazioneLimite massimo costi ammissibili
Beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”Imprese e professionisti10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile)
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6% del costo

dal 16.11.2020 al 31.12.2021
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Anno 2022
Euro 2 milioni
Beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016Solo imprese50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro

del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro

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40% per la quota di in- vestimenti fino a 2,5 milioni di euro

20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro

10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro
dal 16.11.2020 al 31.12.2021











Anno 2022
Euro 20 milioni
Beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016Solo imprese20% del costodal 16.11.2020 al 31.12.2022Euro 1 milione

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24.

– spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);

– per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;

– nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

Perizia asseverata

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia.

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è stato prorogato fino al 2022 con alcune modifiche.

Misura dell’agevolazione

Tipo di investimentoMisura dell’agevolazioneLimite massimo
Attività di ricerca e sviluppo agevolabili20% della relativa base di calcolo4 milioni di euro
attività di innovazione tecnologica10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.02 milioni di euro
Attività di design e ideazione estetica10% della relativa base di calcolo2 milioni di euro

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ed in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione a condizione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

ALTRI CREDITI D’IMPOSTA

Di seguito ulteriori crediti d’imposta previsti o confermati dalla Legge di Bilancio 2021.

Formazione 4.0Confermato il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione in misura del:

• 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 300.000 per le piccole imprese
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di Euro 250.000 per le medie imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di Euro 250.000 per le grandi imprese. 
• 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
Adeguamento pubblici eserciziIl credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro dovrà essere utilizzato in compensazione in F24 o ceduto entro il 30.06.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021).
Sistemi di filtraggio dell’acquaViene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Soggetti beneficiari: le persone fisiche; – i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; gli enti non commerciali.

Ambito oggettivo: spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffred­da­mento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglio­ra­men­to qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;

Limidi di spesa:
– per le persone fisiche non eser­centi attività economica, 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare;
– altri soggetti, 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Ambito temporale: Spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2022.

Misura dell’agevolazione: Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevola­zione.
Canoni di locazioneIl credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio fino al 30.4.2021.
Investimenti PubblicitariPer anni 2021 e 2022, il credito d’imposta spettante alle imprese, autonomi ed Enti non commerciali per gli investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV) ed entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Spese veterinarieL’importo massimo detraibile (al 195) è stato elevato ad euro 550,00 euro (prima euro 500,00).
Voucher per acquisto occhiali da vistaE’ riconosciuto un voucher una tantum di euro 50,00 in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
Contributo a fondo perduto per riduzione dei canoni di locazionePer il 2021 il locatore di un immobile sito in un comune ad alta tensione abitativa ed adibito ad abitazione principale del conduttore potrà richiedere telematicamente all’Agenzia delle Entrate un contributo a Fondo nel caso di riduzione del canone di locazione.

Il contributo sarà del 50% della riduzione del canone (la percentuale potrà essere rideterminata) nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità operative.

ULTERIORI PREVISIONI

Rivalutazione partecipazioni e terreniRiproposta la possibilità per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, affrancando le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso.

Presupposti:
– possesso alla data dell’1.1.2021 e al di fuori del regime d’impresa;

– effettuazione entro il 30.06.2021 di perizia asseverata di stima del valore del terreno / partecipazione;

– versamento entro il 30.06.2021 dell’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione in tre rate annuali di pari importo) della prima delle tre rate.

Imposta sostitutiva: pari al 11% del valore di perizia del terreno o della partecipazione.
Aliquota iva per l’asportoLe cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.