Esterometro

In conseguenza all’entrata in vigore della fattura elettronica è subentrato un nuovo adempimento in vigore dal 01 gennaio 2019 e che ha lo scopo di comunicare all’amministrazione finanziaria tutte le operazioni non soggette a fattura elettronica, poste in essere nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello stato. Si tratta del c.d. “esterometro”.

In particolare gli artt. 3 e 3 bis del Dlgs 127/2015, così come modificati dalla L. di Bilancio 2018, stabiliscono che i soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato trasmettano telematicamente una comunicazione in cui siano elencate tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.

Dovranno essere comunicate attraverso questo nuovo adempimento anche le operazioni che ad oggi vengono comunicate attraverso le dichiarazioni Intrastat.

I dati da comunicare mensilmente saranno:

• i dati identificativi del cedente/prestatore o cessionario/ committente

• data del documento che accerta l’operazione

• data di registrazione

• numero del documento

• base imponibile

• aliquota iva e imposta o tipologia di operazione qualora non fosse soggetta ad iva.

Non devono essere documentate attraverso l’esterometro le operazioni che, seppure avvenute tra i soggetti previsti, siano documentate:

• con dichiarazione doganale o

• con fattura elettronica.

L’invio dell’esterometro è mensile e la sua scadenza è entro l’ultimo giorno successivo a quello di emissione o di ricezione della fattura.

La prima scadenza Esterometro è il 28 febbraio 2019.

Pertanto, l’ultima comunicazione dello spesometro fatture trimestrale o semestrale, è quella con scadenza 28 febbraio 2019, dopodiché rimarrà in vigore solo l’obbligo della Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, l’Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari, la fatturazione elettronica e/o l’esterometro per i dati delle fatture estere.

Inoltre come da Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 Esterometro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

• l’esterometro è obbligatorio SOLO per i oggetti residenti e stabiliti in Italia;

• La Comunicazione deve comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti  dei soggetti identificati.

Esterometro 2019 sanzioni

In caso di omesso Esterometro, è prevista una sanzione pari a:• 2 euro per ogni fattura, per un massimo di 1.000 euro a trimestre: se si   omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere;• 1 euro per ogni fattura, in questo caso la sanzione è ridotta alla metà, nel   limite di 500 euro a trimestre: se l’invio, è effettuato entro i successivi 15 giorni alla scadenza.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Dexio STP Srl