DPCM DEL 03.11.2020

Il DPCM del 03.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri (Serie 275) entrerà in vigore domani, venerdì 06.11.2020.

Le principali novità sono le diverse limitazioni previste nelle tre aree di criticità individuate con Ordinanza del Ministro della Salute firmata ieri (principali norme per area), ovvero:

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

Per la Lombardia si applicano quindi le limitazioni individuate dall’art. 3 del DPCM ovvero:

  • vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio e all’interno dello stesso (anche all’interno del proprio Comune) in qualsiasi orario, tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita.
  • Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 qui riportato (attività consentite). I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale (ovvero le attività di commercio al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali ad eccezione di farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole);
  • chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli atti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto fino alle ore 22.00. Consentita anche la modalità ristorazione da asporto (sempre fino alle ore 22.00) con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli autogrill, negli ospedali e negli aeroporti.
  • Sospese le attività commerciali al dettaglio sia nei negozi di quartiere che negli esercizi nelle medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali).
  • Rimangono aperti: supermercati e negozi di generi alimentari, farmacie, parafarmacie e negozi di articoli sanitari ed ortopedici, ottici, negozi di computer, telefonia, elettrodomestici, tabaccai, rifornitori di carburante, negozi di saponi e detersivi, ferramenta, negozi di vernici e materiali da costruzione, negozi di prodotti per l’agricoltura e giardinaggio, articoli per l’illuminazione, edicole, cartolerie, negozi per neonati e bambini, negozi di biancheria personale, negozi sportivi e di biciclette, negozi di autoveicoli e motocicli e relative parti ed accessori, profumerie, barbieri e parrucchieri, erboristerie, fiorai e vivai, lavanderie, negozi per animali domestici, negozi di combustibili.
  • Rimangono attivi i distributori h24.
  • sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per le attività indicate nell’allegato 24 qui riportato ( servizi non sospesi).
  • didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;
  • tutti i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
  • sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
  • Uffici pubblici: limitata presenza del personale nei luoghi di lavoro pubblici. Saranno assicurate le attività indifferibili, tutti gli altri lavoratori saranno in modalità agile (smart working)
  • Fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.
  • Servizi bancari, assicurativi e finanziari restano garantiti
  • Sospese le attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso.
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  • E’ fortemente raccomandato di non ricevere in casa persone diverse dai conviventi.
  • Vietate sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi
  • Sospesi convegni e congressi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
  • E’ fortemente raccomandato di svolgere riunioni private in modalità a distanza.
  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Vietato l’uso delle macchine da gioco e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie
  • Accesso nei luoghi di culto deve avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi
  • Restano garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare e le filiere che forniscono beni e servizi.

Per quanto riguarda gli spostamenti consentiti, si allega il modello dell’autocertificazione (Autocertificazione).
Oltre a quanto sopra previsto per la Lombardia rimangono comunque valide le seguenti disposizioni:

1) Le attivià produttive industriali e artigianali non sono soggette a limitazioni se non per l’obbligo di rispetto dei contenuti del protocollo qui allegato (Protocollo aziende), che deve essere ovviamente rispettato anche dalle attività commerciali e di serivzio alla persona consentite.

2) Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie:

  • tranne per i bambini di età inferiore ad anni 6, in caso di svolgimento di attività sportiva o per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
  • sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti (in questi ultimi a eccezione che sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi).

3) Obbligo di esposizione nei locali pubblici o aperti al pubblico di un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.

4) Per le attività professionali è raccomandato il lavoro agile, l’incentivo di ferie e l’assunzione di protocolli di sicurezza (con obbligo di utilizzo delle mascherine) tra cui la sanificazione dei luoghi di lavoro. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.