DECRETO RILANCIO – MISURE FISCALI

incentivi per efficientamento energetico – sisma bonus – fotovoltaico e colonnine (art. 119)

E’ stata prevista una detrazione del 110% sulle seguenti spese:

  • Interventi di isolamento termico che interessano più del 25% delle superfici disperdenti lorde opache verticali e orizzontali (ammontare complessivo massimo della spesa euro 60.00,00 ad unità immobiliare);
  • Interventi su parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con efficienza almeno pari alla classe A (ammontare complessivo massimo di spesa euro 30.00,0 ad unità immobiliare);
  • Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (ammontare complessivo massimo di spesa euro 30.00,00);
  • Interventi legati al Sisma bonus (art. 16 del D.L. 63/2013 – commi da 1-bis a 1-septies).

La detrazione del 110% può essere fruita anche per i seguenti lavori ma solo se eseguiti congiuntamente con uno dei lavori precedenti:

  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (ammontare complessivo massimo di spesa euro 48.000,00 con limite di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale) e sistemi di accumulo integrato al fotovoltaico con obbligo di cessione al GSE dell’energia non auto-consumata;
  • Altri Interventi di efficientamento energetico (art. 14 del D.L. 63/2013);
  • Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Caratteristiche dell’agevolazione:

– le spese devono essere sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021;

– gli interventi di riqualificazione energetica devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta con dimostrazione attraverso l’attestato A.P.E.;

– la detrazione spetta in 5 quote annuali di pari importo.

Soggetti beneficiari:

– condomini;

– persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e, ad eccezione dei lavori legati al Sisma bonus, solo se i lavori sono eseguiti su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale (no su seconde case);

– società in house providing (per immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni);

– cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

E’ introdotto un credito di imposta per le spese relative a:

– interventi per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 come ad esempio rifacimento spogliatoi, locali mensa, ingressi, spazi comuni e realizzazione spazi medici;

– acquisto di arredi di sicurezza e apparecchiature per il controllo della temperatura.

Soggetti beneficiari:

– esercenti attività di impresa, arti o professioni in luoghi aperti al pubblico;

– associazioni, fondazioni, enti del Terzo Settore.

Misura del credito: 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro.

Modalità di utilizzo: esclusivamente in compensazione nell’anno 2021.

trasformazione delle detrazioni in sconto e in credito di imposta cedibile (art. 121)

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici e/o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici è possibile, al posto della detrazione, alternativamente:

ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore e recuperato da quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (anche istituti di credito);

trasformare la detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti (comprese banche ed altri intermediari finanziari) oppure di utilizzo in compensazione (con ripartizione nelle medesime quote annuali con le quali sarebbe stata utilizzata la detrazione).

Attenzione: la quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata l’anno successivo e non può essere richiesta a rimborso. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità attuative.

cessione del credito di imposta (art. 122)

E’ prevista la possibilità di cedere, anche parzialmente, ad altri soggetti (anche istituti di credito) i crediti di imposta relativi:

– ai canoni di locazione

– alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

– alle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione.

Il cessionario usufruisce del credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Attenzione: la quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata l’anno successivo e non può essere richiesta a rimborso. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità attuative.

riduzione aliquota iva per cessioni beni necessari per il contentimento del covid-19 (art. 124)

Per la cessione di beni quali, ad esempio:

– mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3;

– articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, copri scarpe, cuffie…

– termometri, detergenti e disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri..

– ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva..

L’aliquota Iva prevista è del 5%.

Per le cessioni effettuate entro il 31.12.2020 è prevista l’esenzione da Iva, senza effetti in termini di detrazione sugli acquisti.

credito di imposta per sanificazione e acquisto di dpi (art. 125)

Viene riproposto il credito di imposta per acquisto di dispositivi di protezione e per la sanificazione.

Soggetti beneficiari:

– esercenti attività di impresa, arti o professioni

– associazioni, fondazioni, enti del Terzo Settore, enti non commerciali e religiosi civilmente riconosciuti

Misura del credito: 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000,00 euro

Modalità di utilizzo: nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione

Spese ammissibili:

– sanificazione degli ambienti dove è esercitata l’attività

– acquisto di strumenti di sanificazione

– acquisto di DPI come mascherine, guanti, visiere…

– acquisto di termometri, scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti..

– acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, come barriere, pannelli protettivi…

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità attuative.

proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (Art. 126 – 127)

Possono essere effettuati entro il 16/09/2020 i seguenti versamenti inizialmente sospesi (vedi circolare Dexio nr. 9 “Decreto Cura Italia” e nr.16 relativa al D.L. 8 aprile 2020 n.23, pagg.3 – 4) fino al 31/05 o al 30/06/2020:

– I versamenti in autoliquidazione di IVA, ritenute e contributi lavoratori dipendenti, contributi previdenziali Inps della gestione AGO dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

– I versamenti delle ritenute non operate sui ricavi e compensi percepiti nel periodo dal 17/03 al 31/05 2020;

– I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 23 febbraio 2020 – 30 aprile 2020 nei comuni ubicati nelle zone rosse.

– I versamenti di ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria del settore turistico alberghiero e degli altri settori quali, ad esempio la ristorazione (vedi nota 1 circolare Dexio n.16)

I versamenti potranno essere effettuati n un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo a rimborso per i versamenti già effettuati.

I versamenti di ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche o dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture sportive, inizialmente sospesi fino al 31/05/2020 sono sospesi fino al 30/06/2020. Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo.

corrispettivi telematici (Art. 104)

Il Decreto Rilancio interviene sul fronte sanzionatorio previsto per il non corretto invio dei corrispettivi telematici, prorogando la moratoria delle sanzioni fino al 1° gennaio 2021.

rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito di avvisi bonari (Art. 144)

Possono essere effettuati entro il 16/09/2020, in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo i versamenti delle somme dovute a seguito del ricevimento di avvisi bonari (controlli automatizzati art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972), scaduti nel periodo 08/03/2020 – 18/05/2020 oppure in scadenza tra il 19/05/2020 e il 31/05/2020.

I predetti versamenti potranno essere effettuati senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si fa luogo a rimborso per i versamenti già effettuati.

proroga del periodo di sospensione dell’attivita’ dell’agente della riscossione (Art. 154)

E’ stata prorogata fino al 31/08/2020 la sospensione dei termini per i versamenti derivanti da cartelle esattoriali (prima era al 31/05/2020)

Per i piani di dilazione in essere all’08/03/2020 oppure per quelli accolti a seguito delle richieste di dilazione effettuate entro il 31/08/2020, la decadenza dalle rateazioni si produrrà solo per il mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive (anziché 5 rate).

I pagamenti delle rate non versate delle rottamazioni sono eseguibili entro il 10/12/2020.

E’ stata inoltre prevista la possibilità di ottenere nuove dilazioni per i debiti per i quali al 31/12/2019 si era determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate.

 

Queste le principali novità introdotte; seguirà un aggiornamento sulle nuove misure a favore dei lavoratori e per particolari settori e sarà nostra cura informarvi in merito alla pubblicazione dei decreti attuativi o provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate a cui sono legate le modalità operative per molte delle norme in esame.