DECRETO RILANCIO – MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI NON DIPENDENTI

Il Decreto Rilancio, al Titolo III, Capo II, ha previsto una serie di norme in merito alla tutela del mercato del lavoro; di seguito le principali disposizioni per i lavoratori non dipendenti.

reddito ultima istanza (art.78)

Per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non titolari di pensione, è prevista la possibilità di richiedere un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, attraverso le proprie casse di previdenza. Le condizioni per poter fruire dell’indennità saranno definite dalle medesime casse.

indennita’ per lavoratori danneggiati dal covid-19 (art.84)

Il bonus di 600,00 euro, già erogato per il mese di marzo, è erogato anche per il mese di aprile:

– ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie)

 – ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie);

– ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese operanti nel medesimo settore che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro (non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente o Naspi)

– agli operai agricoli a tempo determinato (non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo) per un importo di euro 500,00.

E’ previsto per il mese di maggio un bonus di 1.000,00 euro:

– ai liberi professionisti con comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito (ricavi incassati – costi pagati – ammortamenti) da valutarsi nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019;

– ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno cessato il rapporto alla data del 18.05.2020;

– ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro (non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né NASPI).

Sia per il mese di aprile che per il maggio è riconosciuta un’indennità di euro 600,00 ai seguenti soggetti che in conseguenza all’emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione:

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo;

– autonomi, privi di partita iva, iscritti alla gestione separata ma non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che avevano in essere contratti autonomi occasionali tra gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;

– lavoratori intermittenti che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative tra il 01.01.2019 e il 31.01.2020;

– incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva e iscritti alla gestione separata ma non ad altre forme di previdenza obbligatoria, con reddito 2019 superiore a 5.000,00 euro.

Per coloro che, pur avendone i requisiti, non hanno presentato la domanda per il mese di marzo, il termine di decadenza è fissato al 2 giugno.