DECRETO MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 – Decreto del 22 marzo

Di seguito le principali disposizioni in vigore dalla giornata di domani, lunedì 23 marzo 2020 e valide fino al 3 aprile 2020.

 

1) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (qui l’elenco completo: ALLEGATO_DPCM 22 marzo) e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese.

Per le attività commerciali rimane in vigore quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 (le quali sospendevano le attivita’  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessità).

2) E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (non è consentito il rientro al domicilio)

3) Le attività sospese , come indicato al punto 1) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

5) Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

4) Sono comunque consentite:

  • le attività che erogano servizi di pubblica utilità;
  • i servizi essenziali (es. farmacie);
  • le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1;
  • l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

5) Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (nessuna comunicazione è dovuta se l’attività dei predetti impianti è finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale)