- Marzo 18, 2020
- Posted by: Dexio Stp S.r.l.
- Categoria: Consulenza del lavoro, Economics
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, il D.L. 18 del 17 marzo 2020, che in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra i vari punti prevede:
1. INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO (Art. 19)
– I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
– L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso anche con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
I lavoratori destinatari di tali norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica il limite relativo all’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Tuttavia, le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020; conseguentemente l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
2. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Art. 22)
– Cigd estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende fino a 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla Cigd con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro perl’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
L’INPS, provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, deilimiti di spesa.Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che leistruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
3. CONGEDO E INDENNITA’ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARTA E PER I LAVORATORI AUTONOMI (Art. 23)
– A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50%.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
– Gli eventuali periodi di congedo parentale (c.d. maternità facoltativa), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione sopra indicato, sono convertiti nel congedo descritto con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale (c.d. maternità facoltativa).
– I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
– La medesima indennità di cui sopra è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori,per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non visia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazionedell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado oospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
– I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
– In alternativa al congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia
– Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus saranno stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
4. MISURE PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (Art. 26)
– Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
– Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità , nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
– Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande
Per i periodi di cui sopra il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima del 17 marzo 2020, anche in assenza del provvedimento.
5. DISPOSIZIONI INAIL (Art. 42)
– Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
Vi invitiamo pertanto a farci pervenire il certificato di infortunio al fine di inoltrare le dovute comunicazioni obbligatorie.
6. INDENNITA’ PROFESSIONISTI, LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, LAVORATORI AUTONOMI, LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Art. 27, Art. 28, Art. 96)
– Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
– La medesima indennità è altresì riconosciuta agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa previsto. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi discostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
7. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (Art. 63)
– Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
A tal fine vi invitiamo ad evidenziare con una “P” le giornate di lavoro svolto in smart-working nelle giornaliere che ci invierete per l’elaborazione delle paghe dei prossimi mesi.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato.
8. DIMISSIONI PER LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI DI FIGLI FINO A TRE ANNI DI ETA’
– L’INL, rende noto che – a seguito delle misure restrittive per l’emergenza CODIV-2019 (Coronavirus) introdotte con D.P.C.M. 8 marzo 2020 e D.P.C.M. 9 marzo 2020, che hanno previsto, in tutto il territorio nazionale, prescrizioni limitative degli ambiti di movimento/circolazione e relazionali – è disponibile on line il modulo di richiesta “a distanza” del provvedimento di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età.
Questo modulo sarà utilizzabile in via eccezionale e solo per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte (molte informazioni relative al datore di lavoro e al rapporto di lavoro sono desumibili dalla busta paga) e deve essere sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato. Il modulo deve poi essere trasmesso al competente Ufficio (in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica, unitamente alla copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.
9. SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI
– A decorrere dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
10. DISPOSIZIONI FINALI
– Come già riportato nei vari punti, tutti gli interventi sono riconosciuti nel limite massimo di fondi messi a disposizione.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.