- Febbraio 18, 2020
- Posted by: Dexio Stp S.r.l.
- Categoria: Economics, Novità fiscali
Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – DURF
Con un provvedimento del 06 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di certificazione (DURF) di sussistenza di determinati requisiti al fine di evitare alle aziende una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto. In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi del committente e con utilizzo di attrezzature di sua proprietà. L’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha infatti posto a carico delle imprese obblighi in merito alle verifiche sulle ritenute operate nei confronti dei dipendenti impiegati nell’esecuzione degli appalti. A questo proposito l’Agenzia ha emanato il 12.02.2020 la Circolare 1/E per fornire ulteriori chiarimenti sulla normativa sopra richiamata.
Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e permette di non incorre nell’obbligo di trasmettere, da parte dell’impresa appaltatrice ( e subappaltatrici), le quietanze degli F24 di pagamento delle ritenute trattenute ai dipendenti impiegati nell’esecuzione delle opere e di un elenco dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) con il dettaglio delle retribuzioni corrisposte e delle relative ritenute.
Le imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno quindi comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione (sono escluse le somme oggetto di rateazioni).
Il DURF è rilasciato dall’Agenzia delle Entrate alle imprese appaltatrici, tramite cassetto fiscale telematico. Per il momento, tuttavia, non essendo ancora disponibile il servizio si può procedere con il certificato provvisorio che attesti i requisiti in riferimento al mese precedente la richiesta ( la verifica del possesso dei requisiti sopra richiamati viene effettuata dal funzionari dell’Agenzia delle Entrate). In caso di esito negativo saranno evidenziati i requisiti non soddisfatti e sarà possibile richiedere ulteriori verifiche per il riesame. Il DURF deve essere presentato dalle imprese appaltatrici ai committenti entro il 24 febbraio 2020, stessa scadenza della presentazione, in alternativa, delle copie degli F24.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’eventuale assistenza per la richiesta del DURF.