PACCHETTO LAVORO AZIENDE “DECRETO AGOSTO”

È stato approvato in via definitiva il c.d. “Decreto Agosto” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14/08/2020 n.203 che introduce ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, in particolare in materia di lavoro, con novità in tema di Cassa integrazione, contratti a tempo determinato e blocco dei licenziamenti per motivi oggettivi. Il Decreto prevede anche incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato.

CASSA INTEGRAZIONE
Art. 1 – Proroga di 9+9 settimane di integrazione salariale con regole nuove.
Vengono concessi per sospensioni o riduzioni di orario riconducibili alla pandemia, ammortizzatori sociali da fruire attraverso la CIGO, il FIS o la Cassa in deroga, per una durata massima di nove settimane, incrementabili di altre nove nel rispetto di alcune condizioni, da collocare nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
Le prime 9 settimane assorbono i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Se richiesto per un periodo successivo l’ammortizzatore non sarà più gratuito: la seconda tranche di 9 settimane avrà infatti un costo per il datore di lavoro che pagherà un contributo aggiuntivo inversamente proporzionale al calo di fatturato subito nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.
Il calcolo è effettuato sulla base del seguente schema:
– Contributo addizionale del 9% della retribuzione persa dal lavoratore durante il periodo di intervento, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
– Contributo addizionale del 18% della retribuzione persa dal lavoratore durante il periodo di intervento se non c’è stata alcuna riduzione di fatturato;
– Nessun contributo addizionale è dovuto se la riduzione di fatturato supera il 20% o l’impresa ha iniziato la sua attività dopo il 1 gennaio 2019.

DECONTRIBUZIONE PER CHI NON RICORRE ALLA CASSA INTEGRAZIONE
Art. 3 – Sgravi per le aziende che interromperanno gli interventi di cassa integrazione.
Le aziende che non richiederanno trattamenti di cassa integrazione e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, viene riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite.

DECONTRIBUZIONE PER CHI NON RICORRE ALLA CASSA INTEGRAZIONE
Art. 3 – Sgravi per le aziende che interromperanno gli interventi di cassa integrazione.
Le aziende che non richiederanno trattamenti di cassa integrazione e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, viene riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite.

DECONTRIBUZIONE PER ASSUNZIONI STABILI
Art. 6 – Sgravi per le aziende che assumano lavoratori a tempo indeterminato.
Fino al 31 dicembre 2020 vengono escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione e nel limite di € 8.060 annui, le assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato (non apprendisti e/o domestici) che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti dall’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto.

CONTRATTI A TERMINE
Art 8 – Proroga contratti a termine.
Viene consentita la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale. Pertanto sino alla fine dell’anno in corso per fruire della causalità nei contratti a
tempo determinato, il datore di lavoro non dovrà dimostrare che il contratto sia stato attivato o prorogato per riavviare l’attività in conseguenza dell’emergenza Covid-19. Pertanto in base ai principi generali la nuova norma dovrebbe applicarsi solo per il futuro e, pertanto, si dovrebbe ritenere che, dall’entrata in vigore del decreto legge di agosto, n.104/2020, sia possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine senza l’apposizione di causali, per una sola volta e senza tener conto dei periodi pregressi e delle proroghe e/o rinnovi già effettuati, con sottoscrizione del relativo patto entro il prossimo 31 dicembre 2020.
E’ stata abrogata la norma che aveva introdotto la proroga obbligatoria dei contratti a tempo determinato e di apprendistato (per un periodo pari a quello in cui i lavoratori sono stati collocati in cassa integrazione) prevista nel precedente art. 93 della legge di conversione del Decreto Legge 34/2020.

PROROGA DIVIETO LICENZIAMENTO
Art. 14 – Blocco dei licenziamenti.
Fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 1 del d.l. 104/2020 come anche dell’esonero dei contributi previdenziali previsti dall’art. 6 dello stesso decreto legge, continuano vedere sospese le possibilità di operare procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento per giustificato motivo oggettino, fatte salve solo le ipotesi di cambio appalto.
Il blocco dei licenziamenti pertanto rimarrà per tutte le aziende che utilizzano la cassa integrazione istituita per l’emergenza COVID-19 o avranno usufruito di sgravi contributivi introdotti durante il periodo emergenziale, così come ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito delle integrazione salariali o dell’esonero dai contributi previdenziali resterà precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali o collettive come restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Alle aziende che non potranno più accedere alla cassa integrazione, avendo usufruito di tutte le nuove 18 settimane riconosciute a partire dal 13 luglio 2020, sarà invece consentito licenziare e la scadenza del blocco dei licenziamenti sarà mobile ed avvenire nei mesi di novembre e dicembre.
Al blocco dei licenziamenti sono previste queste eccezioni.
– ipotesi del “cambio appalto”, nei termini già previsti dalla legge (ossia quando operano “clausole sociali” che assicurano la continuità “sostanziale” dl rapporto);
– ipotesi di “cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione senza continuazione, neppure parziale, dell’attività. Con la norma che espressamente prevede il blocco dei licenziamenti qualora nel corso della liquidazione, si possa anche solo configurare una cessione di un complesso di beni o di attività tale da concretare l’ipotesi di un trasferimento d’impresa o di ramo di essa, ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ.;
– nel caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
– nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo d’impresa, è possibile procedere ai licenziamenti solo nei settori non interessati dall’esercizio provvisorio;
– in caso di sottoscrizione di un accordo collettivo aziendale che preveda incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscano al predetto accordo prevedendo per questi lavoratori la prestazione della Naspi.

FRINGE BENEFIT
Art. 112 – Fringe Benefit.
Soltanto per il periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (art. 51, co. 3 TUIR) è elevato da euro 258,23 ad euro 516,46. Nello specifico, con un intervento di carattere temporaneo (la modifica riguarda soltanto il 2020) il
legislatore ha innalzato ad euro 516,46 euro la soglia prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR per la non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti.