Nuovi limiti di esenzione fiscale per i buoni pasto.

La legge di bilancio ha apportato alcune novità riguardanti i buoni pasto che sono oggetto di una rimodulazione dei limiti di esenzione fiscale. In particolare:

  • per i buoni pasto cartacei il limite di esenzione passa da € 5,29 a € 4,00;
  • per i buoni pasto elettronici invece sale da € 7,00 a € 8,00.

Nel caso in cui i buoni abbiano un valore facciale superiore ai limiti fiscali, l’importo imponibile ai fini Irpef e contributivi sarà solo la parte eccedente la soglia sopra riportata. Ad esempio, il buono cartaceo da € 5,29 sarà esente per Azienda e dipendente fino all’importo di € 4,00 mentre sulla parte residua (€ 1,29) dovranno essere versati da Azienda e dipendente contributi e tasse.

Ciò vale per i buoni maturati dal 01 gennaio e distribuiti ai dipendenti, sia come residui di pacchetti già acquistati e ancora da smaltire, sia come nuovi acquisti.

Per i buoni maturati fino al 31 dicembre 2019 e distribuiti entro il 12 gennaio 2020 invece, si ritiene valgano i vecchi limiti di esenzione (€ 5,29 per i buoni cartacei e € 7,00 per i buoni elettronici). Su questo però si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Restano invece invariate le regole per:

  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (con soglia di non imponibilità fino a € 5,29);
  • le mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, comprese le convenzioni con i ristoranti, non soggette a  limiti fiscali per ciascun soggetto.

Si coglie l’occasione per ribadire quanto più volte già ricordato dall’Agenzia delle Entrate in relazione al limite di esenzione previsto dalla normativa. La soglia di esenzione, infatti, si applica solo se i buoni pasto riguardano la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi. Nel caso in cui vengano riconosciuti senza il rispetto di questa regola, in caso di ispezione, possono essere ripresi e considerati retribuzione imponibile.