- Gennaio 10, 2020
- Posted by: Dexio Stp S.r.l.
- Categoria: Economics, International, Novità fiscali, Operazioni intracomunitarie
Dal 1° Gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove disposizioni IVA per gli scambi intracomunitari; in particolare vi sono nuove regole in tema di:
A)Iscrizione VIES e Intrastat; B) Prova del trasporto; C) Regime di call off stock; D) Vendite a catena;
In questa circolare vengono analizzate le novità inerenti i primi due punti.
Si ricorda che per realizzare una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
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- onerosità dell’operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario (punto A);
- effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto (punto B).
In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile IVA secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972.
- A) Iscrizione al VIES e invio Intrastat
In merito allo status dell’operatore ecomonico, il riconoscimento del numero di identificazione Iva del cessionario (cliente) è ora requisito sostanziale per applicare la non imponibilità Iva delle cessioni intra-unionali di beni, unitamente al corretto invio degli elenchi Intrastat.
Pertanto il destinatario dei beni, identificato in uno Stato Membro diverso da quello di consegna/spedizione del bene, deve comunicare un codice identificativo (partita iva) validato dal sistema elettronico VIES prima che si realizzi l’operazione non imponibile.
- B) Prova del trasporto ai fini della non imponibilità delle operazioni intracomunitarie
Con decorrenza 1° gennaio 2020, il nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011 elenca gli elementi di prova utilizzabili per dimostrare l’effettiva spedizione o trasporto della merce.
TRASPORTO A CURA DEL VENDITORE
Dovranno essere raccolti e conservati, alternativamente:
- almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, ovvero documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, come ad esempio:
- documento o una lettera CMR riportante la firma del destinatario;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
- uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, in combinazione con uno qualunque dei seguenti documenti che confermano la spedizione o il trasporto:
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento (che quindi non può essere effettuato in contanti) per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermino l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO (CLAUSOLA EX WORKS O FRANCO FABBRICA)
Il cedente dovrà essere in possesso:
- di una dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da terzi per suo conto e che identifichi lo Stato di destinazione. Gli elementi che devono risultare da tale dichiarazione sono: data di rilascio, nome e indirizzo acquirente, quantità e qualità dei beni, data e luogo di arrivo, identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente, in caso di cessione di mezzi di trasporto il loro numero di identificazione.
- di almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, ovvero documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, come ad esempio:
- documento o una lettera CMR riportante la firma del destinatario;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
- in alternativa: uno qualsiasi degli elementi elencati al punto precedente, in combinazione con uno qualunque dei seguenti documenti che confermano la spedizione o il trasporto:
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento(che quindi non può essere fatto in contanti) per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermino l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro