Nuove disposizioni iva negli scambi comunitari – Prima parte

Dal 1° Gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove disposizioni IVA per gli scambi intracomunitari; in particolare vi sono nuove regole in tema di:

A)Iscrizione VIES e Intrastat;       B) Prova del trasporto;     C) Regime di call off stock;       D) Vendite a catena;

In questa circolare vengono analizzate le novità inerenti i primi due punti.

 

Si ricorda che per realizzare una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

    • onerosità dell’operazione;
    • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
    • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario (punto A);
    • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto (punto B).

 

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile IVA secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972.

  1. A) Iscrizione al VIES e invio Intrastat

In merito allo status dell’operatore ecomonico, il riconoscimento del numero di identificazione Iva del cessionario (cliente) è ora requisito sostanziale per applicare la non imponibilità Iva delle cessioni intra-unionali di beni, unitamente al corretto invio degli elenchi Intrastat.

Pertanto il destinatario dei beni, identificato in uno Stato Membro diverso da quello di consegna/spedizione del bene, deve comunicare un codice identificativo (partita iva) validato dal sistema elettronico VIES prima che si realizzi l’operazione non imponibile.

  1. B) Prova del trasporto ai fini della non imponibilità delle operazioni intracomunitarie

Con decorrenza 1° gennaio 2020, il nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011 elenca gli elementi di prova utilizzabili per dimostrare l’effettiva spedizione o trasporto della merce.

TRASPORTO A CURA DEL VENDITORE

Dovranno essere raccolti e conservati, alternativamente:

  1. almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, ovvero documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, come ad esempio:
    • documento o una lettera CMR riportante la firma del destinatario;
    • polizza di carico;
    • fattura di trasporto aereo;
    • fattura emessa dallo spedizioniere.
  2. uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, in combinazione con uno qualunque dei seguenti documenti che confermano la spedizione o il trasporto:
    • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento (che quindi non può essere effettuato in contanti) per la spedizione o il trasporto dei beni;
    • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermino l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
    • una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO (CLAUSOLA EX WORKS O FRANCO FABBRICA)

Il cedente dovrà essere in possesso:

  1. di una dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da terzi per suo conto e che identifichi lo Stato di destinazione. Gli elementi che devono risultare da tale dichiarazione sono: data di rilascio, nome e indirizzo acquirente, quantità e qualità dei beni, data e luogo di arrivo, identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente, in caso di cessione di mezzi di trasporto il loro numero di identificazione.
  2. di almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, ovvero documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, come ad esempio:
    • documento o una lettera CMR riportante la firma del destinatario;
    • polizza di carico;
    • fattura di trasporto aereo;
    • fattura emessa dallo spedizioniere.
  3. in alternativa: uno qualsiasi degli elementi elencati al punto precedente, in combinazione con uno qualunque dei seguenti documenti che confermano la spedizione o il trasporto:
    • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento(che quindi non può essere fatto in contanti) per la spedizione o il trasporto dei beni;
    • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermino l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
    • una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro