NUOVA NORMATIVA IVA E-COMMERCE

Dal 1 luglio 2021, con il D.Lgs 83/2021, è entrata in vigore la nuova disciplina iva relativa alle vendite a distanza di beni (E-Commerce)

IN SINTESI

Per:

– vendite a distanza intraUE di beni;

– vendite a distanza di beni importati da stati extraUE;

– prestazioni di servizi a privati (non soggetti passivi) rese da soggetti non stabiliti in UE o stabiliti in UE ma non nel paese UE di consumo del servizio;

Il fornitore è tenuto ad indentificarsi ai fini iva nello stato dell’acquirente o aderire al nuovo regime speciale OSS (one stop shop) se, nel caso di vendite a distanza, viene superata la nuova soglia di Euro 10.000,00 che riguarda tutte le vendite a distanza per tutti i paesi UE.

LE NOVITA’ DELL’E-COMMERCE

La principale novità riguarderà l’estensione anche alle vendite a distanza delle normativa attualmente in vigore per i servizi elettronici.

Più precisamente, la nuova normativa iva prevede che le cessioni di seguito individuate, siano rilevanti nello Stato UE di destinazione del bene, e più precisamente nei seguenti casi:

–  commercio di beni in partenza da uno Stato UE e destinati a persone fisiche non soggetti passivi iva (anche a Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari) in un altro Stato UE anche tramite interfaccia elettronica;

–  prestazioni di servizi rese a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono resi;

–  commercio di beni con valore non superiore ad Euro 150,00, provenienti da Stati extra UE destinati al consumo in uno Stato UE;

In base alle nuove disposizioni sono introdotti due nuovi regimi semplificati:

1)  OSS (One Stop Shop) per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno stato membro e a destinazione di consumatori finali di un altro stato membro UE e per le prestazioni di servizio rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo;

2)  IOSS (Import One Stop Shop) per le vendite a consumatori finali di beni provenienti da paesi terzi, di valore non superiore a 150 Euro;

in tutti questi casi, la nuova normativa iva prevede che le cessioni sopra individuate, siano rilevanti nello Stato UE di destinazione del bene.

NUOVA SOGLIA ANNUALE

Dal 01.07.2021 la soglia per le vendite a distanza di beni entro la quale tali operazioni sono tassate nello stato del fornitore è pari a Euro 10.000,00 e riguarda tutte le vendite a distanza in tutti i paesi UE. Non ci sono più pertanto le vecchie soglie (Euro 35.000,00 / Euro 100.000,00) ma un’unica soglia che è riferita a tutti gli stati UE.

Il superamento della soglia di Euro 10.000 deve essere verificato sia per l’anno 2020, sia nel corso dell’anno: infatti, nel caso di superamento della soglia nel corso dell’anno, l’imposta del paese di destinazione dovrà essere applicata a partire dalla cessione che ha comportato il superamento della soglia

Si precisa che rientrano nel conteggio della soglia sia le cessioni intra UE di beni e sia le prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione a consumatori finali.

In sintesi, con riferimento alle vendite a distanza, le nuove regole prevedono l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite “entro soglia” (Euro 10.000). Per le vendite “oltre soglia” l’operazione sconta l’IVA nello Stato di destinazione dei beni.

Questo comporterà, in caso di superamento della soglia, l’bbligo di identificazione ai fini iva nei singoli stati di destinazione dei beni o, in alternativa, l’utilizzo del nuovo regime speciale c.d. “OSS”.

NUOVI SERVIZI DISPONIBILI SUL SITO DELL’AGENZIA ENTRATE

Il Decreto ha stabilito nuovi canali disponibili sul sito internet della Agenzia delle Entrate a cui i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto possono registrarsi per aderire ai nuovi regimi speciali.

Si fa presente, in particolare, che l’adesione al regime OSS comporta l’invio trimestrale di una dichiarazione Iva con cadenza trimestrale. Le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti: 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.