Interventi a sostegno di lavoratori con figli minori in DAD o quarantena

A seguito delle nuove ordinanze emesse dal Ministro della Salute che hanno determinato l’entrata in zona rossa di numerose regioni e la conseguente sospensione della didattica in presenza, in data 13 marzo è stato approvato il D.L. 30/2021 contenente misure a sostegno di lavoratori con figli minori di 16 anni che avranno validità fino al 30 giugno 2021.

Riportiamo di seguito le misure introdotte:

  • Smart Working in caso di figli minori di 16 anni:

il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata della malattia da COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Si ricorda a tal proposito che la procedura di Smart Working semplificato è stata prorogata al 30 Aprile 2021. Poiché per usufruire della stessa è necessario effettuare opportuna comunicazione al Ministero, Vi invitiamo a comunicare allo studio i nominativi dei lavoratori interessati ed il periodo prima dell’effettivo ricorso a questa modalità lavorativa.

  • Congedo straordinario indennizzato:

qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata della malattia da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Per tali periodi di astensione, è riconosciuta un’indennità Inps pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

  • Congedo straordinario non indennizzato ma tutelato:

in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

  • Conversione di congedi parentali:

gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere Convertiti nel congedo di cui sopra con diritto all’indennità del 50%.

La conversione avviene su richiesta dell’interessato tramite le funzionalità che saranno appositamente previste sul portale Inps.

  • Bonus Baby Sitting:

il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari ed, in aggiunta, i collaboratori iscritti alla Gestione separata Inps ed i lavoratori autonomi, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus, erogati tramite il Libretto famiglia, per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
Tali bonus sono da utilizzare per il pagamento di prestazioni effettuate per i casi sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio ed in caso di quarantena dello stesso.

Facciamo presente che, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra descritte.

Le modalità operative per accedere ai benefici verranno stabilite dall’Inps in apposite comunicazioni che, allo stato attuale, non sono ancora state emanate.

Sarà nostra cura informarvi delle stesse non appena saranno disponibili.

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Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.