IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE – MODIFICHE

Con Provvedimento del 04.02.2021 sono state rese operative alcune modifiche inerenti il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In sintesi, da un lato l’Agenzia delle Entrate predisporrà un apposito elenco per le fatture che sono state emesse senza l’applicazione del bollo ma che, secondo la stessa Agenzia, avrebbero dovuto prevederlo, dall’altro, sarà cura del contribuente (o del professionista intermediario) integrare / correggere questo elenco al fine di evitare differenze tra quanto calcolato dall’Agenzia e quanto versato (con conseguente emissione di avvisi bonari).

SCADENZA DEI VERSAMENTI

Per il primo, terzo e quarto trimestre, la scadenza relativa al versamento dell’imposta di bollo è l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre. Per il secondo trimestre ,invece, la scadenza varia a seconda del debito.

Ecco una tabella per riepilogare le scadenze e i relativi codici tributo da utilizzare.

(*)Se sommando l’importo dovuto per il primo e il secondo trimestre il debito è maggiore di euro 250,00 la scadenza per il versamento sarà il 30.09, altrimenti il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30.11, unitamente al pagamento dovuto per il terzo trimestre.

IL CONTROLLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e Corrispettivi” dell’Area Riservata, predisporrà, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, due tipi di elenchi nei quali confluiranno i dati delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SDI:

Elenco A: fatture elettroniche che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco non modificabile);

Elenco B: fatture che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’Agenzia presuppone la debenza del tributo (elenco modificabile).

Accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile modificare l’elenco B nel caso siano presenti dei documenti per i quali l’imposta di bollo non risulta effettivamente dovuta, con le seguenti tempistiche:

  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per il primo / terzo / quarto trimestre;

  • entro il 10.09 dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche del secondo trimestre.

Il rispetto delle scadenze per effettuare le modifiche è importante in quanto sarà la stessa Agenzia a comunicare l’ammontare del versamento, nell’area riservata, sulla base dei dati dell’Elenco A e dell’Elenco B eventualmente modificato.

VERSAMENTO NON CONFORME

Nel caso in cui il versamento effettuato dal contribuente non dovesse essere conforme ai dati presenti negli elenchi A e B, l’Agenzia invierà una comunicazione a mezzo PEC ed entro i successivi 30 giorni occorrerà fornire i necessari chiarimenti o effettuare il pagamento del dovuto.

In difetto, l’importo verrà iscritto a ruolo con aggravio di ulteriori sanzioni ed interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.