Green Pass sul lavoro

Come comunicato con circolare del 17/09/2021, in data 15/10/2021 entrerà in vigore l’obbligo di Green Pass per chiunque svolga, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione (tirocini) e di volontariato. L’obbligo non si applica solo a coloro che risultino esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della Salute.

 

Soggetti interessati:

  • Soci lavoratori e titolari di impresa
  • Amministratori e dirigenti
  • Lavoratori autonomi/titolari di Partita IVA
  • Professionisti
  • Collaboratori di impresa a qualsiasi titolo
  • Volontari
  • Tirocinanti/praticanti
  • Lavoratori subordinati/parasubordinati
  • Personale domestico

Eventi che danno diritto a ricevere il Green Pass:

La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).

2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.

4) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall’esecuzione del test.

Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

 

Quali dati può richiedere l’azienda:

L’unico strumento di controllo del Green Pass è l’applicazione “Verifica C-19”.

Il datore di lavoro NON può in ogni caso:

– raccogliere i dati del green pass dei lavoratori oggetto del controllo

– conservare i dati del green pass dei lavoratori oggetto del controllo

– chiedere o trattenere copia cartacea (fotografia, fotocopia)

– archiviare copia o raccogliere dichiarazioni inerenti alla tipologia del certificato (da vaccino, tampone, guarigione) o la relativa scadenza

 

Obblighi del datore di lavoro:

Entro il 15/10/2021 i datori di lavoro sono obbligati a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, ANCHE A CAMPIONE, prevendendo in via prioritaria che tali controlli avvengano al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I controlli verranno effettuati tramite l’applicazione “VerificaC19” che prevede la lettura del QR-code presente sulla certificazione, sia cartacea che digitale, mostrandone l’autenticità e la validità.

Ai fini della verifica, i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento delle violazioni a mezzo di apposita delega.

Pertanto tutti i datori di lavoro dovranno:

  1. a) documentare con data certa come intendono organizzare le verifiche (ammessa dichiarazione del possesso)
  2. b) nominare i soggetti preposti alle stesse
  3. c) verificano che i controlli siano stati eseguiti
  4. d) decidere come eseguire le verifiche anche a campione
  5. e) redigere un registro delle verifiche.

 

Controlli:

L’azienda può dimostrare di avere effettuato i controlli, redigendo apposito registro in cui verranno indicati:

– data della verifica

– nome e cognome del controllato e del controllore

– momento del controllo (all’ingresso o durante lo svolgimento delle attività)

– esito del controllo: indicazione non già dei dati sensibili ma dell’esito sul possesso e sulla certificazione posseduta, pertanto non si dovranno raccogliere dati relativi al tipo di certificazione, tipo di vaccino inoculato, scadenza della certificazione

– ingresso SI/NO

ATTENZIONE:

  1. se un soggetto che risulta controllato si trova sul posto di lavoro ma in caso di controllo risulta sprovvisto di GP o con GP non valido, l’azienda e il lavoratore saranno soggetti alla sanzione e il lavoratore dovrà essere allontanato e risulterà assente non retribuito fino a quando non comunicherà di essere in possesso di nuova certificazione valida
  2. se il soggetto non risulta controllato (perché escluso dalle verifiche a campione) ed il datore di lavoro non gli ha preventivamente chiesto comunicazione sul possesso del GP e in caso di controllo risulta sprovvisto del GP la sanzione è solo in capo allo stesso che dovrà essere allontanato e risulterà assente non retribuito fino a quando non comunicherà di essere in possesso di nuova certificazione valida.
  3. Il controllore delegato non ha l’obbligo di segnalare il dipendente senza Green Pass, è sufficiente non farlo accedere nel luogo di lavoro.

Aziende in CO-WORKING:

Ciascuna azienda effettua il controllo per il proprio personale e per i controlli di propria competenza.

Chi paga i tamponi per il Green Pass?

L’azienda non ha alcun obbligo, ma può decidere di attivarsi per l’erogazione di servizi di welfare aziendale attraverso la convenzione con apposito centro diagnostico. Di questo sarà data evidenza nel documento da redigere entro il 15/10, unitamente alla gestione delle assenze per permettere al personale di recarsi al punto prelievo per tampone.

Come gestire le assenze per l’effettuazione del tampone periodico:

Possono essere gestite, con regolamento o attraverso la contrattazione di secondo livello, individuando:

– la fruizione di permessi a carico lavoratore

– la fruizione di permessi a carico azienda

– l’effettuazione di smart-working per quella giornata

– il permesso giustificato ma non retribuito

In ogni caso è bene prevederlo nel documento interno per creare una regola di policy e per evitare condotte discriminatorie.

Datore di lavoro senza Green Pass, come deve comportarsi il controllore delegato?

Le FAQ del Ministero distinguono il libero professionista dal titolare di azienda.

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal D.L. 127/2021.

Il titolare di azienda che opera al suo interno, viene controllato dai soggetti individuati per i controlli all’interno dell’azienda stessa.

In caso sia il datore di lavoro a non possedere il GP, non potrà accedere ai locali aziendali ed è soggetto a sanzioni amministrative.

 

POSSIBILI PROBLEMATICHE:

– se il datore di lavoro è ad esempio tutor di un apprendista, questo non potrebbe ricevere la formazione.

– se la presenza del datore di lavoro è necessaria, i lavoratori non potrebbero svolgere l’attività, potrebbe vantare il diritto alla retribuzione.

– se il datore di lavoro non può accedere ai luoghi di lavoro, potrebbe esserci il problema di impartire le direttive.

 

Gestione dei lavoratori privi del Green Pass:

Il lavoratore che comunica di non essere in possesso della certificazione o che comunque ne risulti sprovvisto al momento dell’accesso al luogo di lavoro, si considera ASSENTE INGIUSTIFICATO fino alla presentazione, SENZA conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L’assenza ingiustificata:

  1. a) comporta la mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso o emolumento ricollegato al rapporto per tutta la sua durata
  2. b) viene comunicata immediatamente al lavoratore per iscritto (per motivi di sicurezza e di opponibilità verso terzi – Enti previdenziali/assicurativi o a dimostrazione dell’avvenuto controllo della certificazione ai fini dell’adempimento)
  3. c) è efficace fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

 

ATTENZIONE:

è assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro solo il lavoratore che comunica di non essere in possesso del GP o ne risulta sprovvisto al momento della verifica in fase di accesso al luogo di lavoro.

Se ricade tra i lavoratori non controllati (che datore di lavoro gli abbia o non abbia chiesto preventiva comunicazione di possesso del GP), pertanto accede al luogo di lavoro e successivamente viene verificato, può essergli contestato il fatto ordinariamente e deve essere allontanato dall’azienda e segnalato al Prefetto.

Durante il periodo di assenza non sarà versata contribuzione obbligatoria a favore dei lavoratori privi di Green Pass (con un conseguente danno per la loro situazione pensionistica).

In attesa di indicazioni ufficiali, pare preferibile, se non altro per ragioni di prudenza, ritenere che il dipendente debba presentarsi in azienda quotidianamente, ri-affermando di non possedere la certificazione verde o, quantomeno, che debba chiamare il proprio diretto superiore (o altro soggetto incaricato dal datore) oppure inviargli una e-mail. A favore dell’obbligo del dipendente di presentarsi in azienda ogni giorno, anche se privo di Green Pass, si è espressa Confindustria nella Nota 27 settembre 2021.

 

Smart-working:

Lo smart working non può essere preteso dal lavoratore privo di Green-Pass, in quanto espressione di un accordo tra le parti e necessita di adempimenti e tempistiche da rispettare.

In particolare, il Ministero ha chiarito che:

– chi lavora SEMPRE in smart working non dovrà avere il green pass (quindi chi è già in smart working prima del 15/10 e chi lavora in smart working in modo sistematico)

–  lo smart working NON può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo del green pass (quindi chi non possiede il green pass NON potrà essere  collocato in smart working prima di averlo esibito almeno una volta).

 

La gestione del lavoratore ingiustificato – Aziende fino a 14 dipendenti:

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta alla mancata presentazione del GP, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore con altro dipendente, a tempo determinato, sospendendolo per una durata corrispondente al contratto del sostituto, in ogni caso per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili di altri 10 per una sola volta e comunque non oltre il 31/12/2021.

Deve essere chiarito se il requisito dei 15 dipendenti debba essere considerato ogni giorno nel periodo 15/10-31/10 o solo il giorno 15 ottobre, perché l’azienda fino a 14 dipendenti che in virtù di nuove assunzioni (quelle sostitutive non contano) superasse la soglia, non godrebbe più di tale possibilità.

Il lavoratore assente non percepisce la retribuzione per tutto il periodo di assenza, diretta o indiretta, né vedrà accreditata la contribuzione ai fini pensionistici.

 

La gestione del lavoratore ingiustificato – Aziende da 15 dipendenti:

Il lavoratore risulta assente ingiustificato fin dal primo giorno, fino a quando perdura lo stato di mancato possesso del GP, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il lavoratore assente non percepisce la retribuzione per tutto il periodo di assenza, diretta o indiretta, né vedrà accreditata la contribuzione ai fini pensionistici.

Il lavoratore che comunica di essere sprovvisto di GP o non lo possegga al momento del controllo (in fase di accesso), non può accedere ai luoghi di lavoro e risulta assente ingiustificato fino a quando non comunica di possedere la certificazione, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può essergli contestato il fatto.

Il lavoratore che comunichi di non possedere la certificazione verde COVID-19 o che ne sia privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, e accede nei luoghi di lavoro (cioè entra materialmente nel perimetro aziendale di un datore del settore “privato”) senza il Green Pass, si verifica quanto segue:

– il datore di lavoro può decidere di applicargli una sanzione disciplinare, anche grave (quindi non è escluso il licenziamento);

– su segnalazione inviata al Prefetto, gli sarà applicata una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro, il cui importo è raddoppiato in caso di recidiva.

 

Gestione dei trasfertisti, lavoratori in trasferta e distacchi:

Per i soggetti cd “mobili”, cioè quelli che non hanno una sede di lavoro stabile in quanto comandati in trasferta, sono trasfertisti o che lavorano presso cantieri di altri soggetti, il datore di lavoro potrà informarsi, sul fatto che posseggano la certificazione anche in anticipo e in ogni caso prima dell’ingresso sul luogo di lavoro, al solo scopo di organizzare l’attività (quindi non per comminare sanzioni disciplinari e per provvedere, in caso di azienda con meno 15 dipendenti, alla sostituzione del lavoratore).

I lavoratori che prestano l’attività presso sedi di altri soggetti (trasfertisti, in trasferta, in distacco) saranno sottoposti al controllo dei soggetti a questo incaricati nella sede in cui la prestazione dovrà essere svolta: il committente, il cliente, il distaccatario.

Nel caso di verifiche con esito negativo, questi dovranno informare immediatamente il datore di lavoro per l’applicazione delle misure del caso (assenza ingiustificata, riorganizzazione del lavoro, sostituzione, contestazione disciplinare).

 

Gestione dei somministrati:

Secondo le indicazioni fornite dall’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro (Assosom) il 21 settembre 2021: per i lavoratori convocati per la prima volta per il colloquio propedeutico all’invio in missione, il controllo del GP è affidato all’Agenzia di somministrazione (il mancato possesso comporta la mancata prestazione). Ciò che consegue è che l’Agenzia deve accertare che il lavoratore disponga del Green Pass nel momento in cui firma il contratto. Quando il contratto è in corso, chi controlla il Green Pass del somministrato? È l’utilizzatore a dover attuare, anche verso i somministrati, tutte le misure di sicurezza applicate ai dipendenti diretti, tra cui: la fornitura di dispositivi di protezione; l’esercizio della sorveglianza sanitaria, ove necessario; nonché il controllo del GP (peraltro, essendo tale certificato un requisito per l’accesso ai luoghi di lavoro, non può che essere l’utilizzatore o un suo delegato a fare i controlli quali responsabili dei locali). A rigore, appare però corretta l’interpretazione secondo la quale il controllo deve essere effettuato dall’Agenzia di somministrazione perché la norma fa riferimento ai datori di lavoro.

 

Sanzioni applicabili:

Alle aziende, ferma restando la possibilità di contestare disciplinarmente il fatto laddove previsto, in caso di mancata verifica del possesso della certificazione o in mancanza di adozione di misure organizzative da parte del datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1000 che viene irrogata dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati alla verifica del possesso della certificazione.

Al lavoratore che ha avuto accesso al luogo di lavoro violando gli obblighi del possesso della certificazione si applica una sanzione amministrativa da euro 600 ad euro 1500. In caso di utilizzo di un veicolo la sanzione applicata varia da 1.800 a 4.500 euro.

Le sanzioni si raddoppiano se l’illecito si reitera.

 

Importante:

  • L’obbligo del Green Pass nelle aziende non determina il venir meno delle regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
  • Non risultano obblighi di green pass per i clienti, se non per le categorie già previste nel precedente decreto (bar, ristoranti, piscine etc.).
  • La presente circolare riprende la normativa attuale, FAQ Ministeriali, circolari esplicative. Siamo in attesa delle linee guida e della conversione del Decreto in Legge.

 

Ricordiamo, infine, che dall’11 ottobre 2021, l’obbligo di vaccino (non green pass) riguarda tutti gli operatori (quindi anche fornitori/addetti alle pulizie etc.) che accedono alle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.