Finanziaria 2023 – novita’ fiscali – parte 1

È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2023 in vigore dall’1.1.2023, contenente una serie di novità, tra le quali si segnalano quelle relative ai crediti d’imposta, al regime forfettario, ai bonus casa ed ai nuovi limiti di utilizzo del contante.

CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale anche per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella.

I nuovi crediti d’imposta in esame:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;
  • sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

 

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

Per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0, per i quali occorreva la prenotazione  entro il 31.12.2022 con:

  • l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore;
  • il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d’acquisto

il termine entro il quale è consentita l’effettuazione degli investimenti è stato prorogato al 30.09.2023.

 

NUOVI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

E’ aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per l’accesso / uscita dal regime per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività. Considerato che il limite va verificato per l’anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall’1.1.2023.

Uscita dal regime in corso d’anno.

La Finanziaria 2023 ha stabilito una nuova regola per l’uscita dal regime: se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Pertanto in caso di ricavi / compensi di ammontare:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento con obbligo di adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in particolare l’emissione della fattura elettronica (sempreché non già obbligato).

 

FLAT TAX INCREMENTALE

Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%.

Si tratta in pratica di una “flat tax” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:

  1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
  2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
  3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.

Al risultato di tale operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia).

Tale differenza, nel limite di € 40.000, è assoggettata all’imposta sostitutiva del 15%.

È infine previsto che:

  • la base imponibile della Flat tax in esame è considerata reddito ai fini delle agevolazioni tributarie e non tributarie;
  • dovrà essere calcolato l’acconto 2024 senza tener conto delle predette disposizioni.

Dai primi chiarimenti forniti, la norma non dovrebbe valere per soci di società di persone e associazioni professionali.

 

NUOVI LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

Vengono introdotti i seguenti limiti per la tenuta della contabilità semplificata:

I contribuenti che soddisfano i predetti nuovi limiti adottano la contabilità semplificata quale regime “naturale”.

Gli stessi possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria. L’opzione (per un periodo minimo di 3 anni) è esercitata a seguito di:

  • comportamento concludente;
  • comunicazione nel quadro VO del mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata.

Il limite del volume d’affari che consente la liquidazione dell’IVA trimestrale è “allineato” alle nuove soglie e di conseguenza per la periodicità delle liquidazioni IVA 2023 occorre verificare il volume d’affari 2022 (non superiore a 500.000 / 800.000 euro) esposto nel mod. IVA2023.

 

PROROGA AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Fino al 31.12.2023 per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023 è previsto l’esonero dal pagamento per gli atti non soggetti ad iva:

  • dell’imposta di registro;
  • delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta.

 

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B

Detrazione ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell’imposta lorda, del 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici. La detrazione:

  • spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023; • va ripartita in 10 quote annuali.

 

BONUS MOBILI

E’ stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima per l’acquisto di mobili di € 8.000 per il 2023 (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024.

 

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

Dall’1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.