DPCM DEL 25.10.2020 E ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 623 DEL 21.10.2020

Il Decreto, in vigore da oggi 26.10.2020 fino al 24.11.2020, prevede misure di contenimento del contagio con effetto su tutto il territorio nazionale; in Lombardia rimangono in vigore fino al 13.11.2020 alcune disposizioni dell’ordinanza 623 del 21.10.2020, tra cui le principali sono:

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI

Dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, in Lombardia sono consentiti soltanto gli spostamenti giustificati con autodichiarazione per:

esigenze lavorative – situazioni di necessità – situazioni di urgenza – motivi di salute

È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

DIVIETO CONSUMO DI ALCOLICI IN LUOGHI PUBBLICI

Il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico è sempre vietato.

Di seguito le principali novità dal DPCM del 25.10.2020.


1) Obbligo di indossare I dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie:

– tranne per i bambini di età inferiore ad anni 6, in caso di svolgimento di attività sportiva o per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

– sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti (in questi ultimi a eccezione che sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi).

2) Attività sospese:

– attività dei parchi di divertimento;

– attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi;

– attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

– attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

– attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) dopo le ore 18 e fino alle ore 05.00 del giorno successivo;

– congressi, convegni ed altri eventi ad eccezione che il loro svolgimento sia a distanza;

– feste in luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, sagre e fiere;

In particolare per le attività di ristorazione:

– il consumo al tavolo è per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano conviventi;

– dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

– è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio (attività di confezionamento e trasporto), le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;

– la ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 24,00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (fino alle ore 23,00 per la Lombardia);

– restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio, lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti.

3) Obbligo di esposizione nei locali pubblici o aperti al pubblico di un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.

4) Per le attività professionali è raccomandato il lavoro agile, l’incentivo di ferie e l’assunzione di protocolli di sicurezza (con obbligo di utilizzo delle mascherine) tra cui la sanificazione dei luoghi di lavoro.

E’ comunque fortemente raccomandato:

– di evitare spostamenti salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

– di svolgere le riunioni private in modalità a distanza;

– di non ricevere nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

In generale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.