DPCM 26 APRILE 2020: LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19 NELLA COSIDDETTA “FASE DUE”.

Il DPCM del 26 aprile contiene le nuove disposizioni previste dal Governo relative al contenimento dell’emergenza Covid-19 e all’avvio della c.d. fase 2.

Di seguito si riportano schematicamente quelle di maggior interesse ed impatto.

DATA DI APPLICAZIONE

Le norme si applicano dal 4 maggio 2020; per le attività la cui apertura avverrà dal 4 maggio è consentito lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla riapertura dal 27 aprile 2020.

SPOSTAMENTI

Sono consentiti, sempre con autocertificazione e/o idonea documentazione comprovante i motivi, solo gli spostamenti per:

– comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità, ovvero per motivi di salute;

– incontrare i congiunti;

– rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Permane il divieto:

– di spostarsi in una regione diversa (salvo comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute);

– di assembramento in luoghi pubblici o privati;

– di spostamenti in caso di sintomi da infezione respiratoria e febbre (> 37.5°).

Sono inoltre consentiti, seppur con il rispetto del divieto di assembramento e del mantenimento di distanze interpersonali, l’accesso a parchi e lo svolgimento di attività motoria o sportiva in forma individuale (divieto, invece, di attività ludica all’aperto).

RIPRESA DELLE ATTIVITA’

Le attività consentite, come nei precedenti decreti, sono indicate in specifici allegati al decreto stesso, anche in base al codice ATECO:

  • Attività di commercio al dettaglio: sono sospese fatta eccezione per quelle di cui all’allegato 1 (ALL-1_DPCM 26aprile_commercio_dettaglio);
  • Attività di ristorazione; è sospesa fatta eccezione per la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto (con divieto di consumo dei prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi);
  • Attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti): sono sospese fatta eccezione per quelle di cui all’allegato 2 (ALL-2_DPCM 26aprile_servizi_persona);
  • Attività produttive industriali e commerciali: sono sospese ad eccezione di quelle di cui all’allegato 3 (ALL-3_DPCM 26aprile_attività produttive industr_comm). Per le attività produttive sospese è comunque possibile la prosecuzione se organizzate in modalità a distanza e, previa comunicazione al Prefetto, è consentito l’accesso ai locali aziendali ai dipendenti o delegati per le attività di vigilanza, manutenzione, pulizia, sanificazione e gestione dei pagamenti.

Rimangono sospesi:

– eventi, competizioni sportive, manifestazioni e servizi educativi e culturali, cerimonie civili e religiose (ad eccezione delle cerimonie funebri che sono consentite solo con la partecipazione di un numero massimo di 15 congiunti);

– i servizi di palestre, piscine, centri sportivi, benessere, termali, sociali e culturali.

PROTOCOLLI E MISURE DI SICUREZZA

Per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa è fatto obbligo di assicurare la distanza interpersonale di un metro e l’accesso dilazionato (allegato 5 ALL-5_DPCM 26aprile_sicurezza esercizi commerciali).

Per le attività produttive industriali e commerciali non sospese occorre il rispetto dei protocolli di cui agli allegati 6 (ambienti di lavoro – ALL-6_DPCM 26aprile_protocollo sicurezza ambiente lavoro) – 7 (specifico per i cantieri – ALL-7_DPCM 26aprile_protocollo sicurezza cantieri ) e 8 (settore trasporto e logistica – ALL-8_DPCM 26aprile_protocollo sicurezza trasporti_logistica) nei quali sono previste una serie di misure in tema di:

– informazioni da rendere ai lavoratori o a chiunque abbia accesso al luogo di lavoro;

– modalità di ingresso in azienda;

– pulizia e sanificazione;

– disposizioni di protezione individuale;

– gestione degli spazi comuni, degli spostamenti interni e delle riunioni;

– gestione delle persone sintomatiche in azienda.

La mancata attuazione dei protocolli determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In tutti i casi di sospensione è comunque possibile completare tutte le attività necessarie alla sospensione stessa entro 3 giorni.

Su tutto il territorio nazionale è fatto obbligo l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratori nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (esclusi i bambini al di sotto di anni 6 o i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine), inclusi i mezzi di trasporto ed in tutti i luoghi nei quali non è possibile mantenere la distanza di sicurezza con applicazione delle misure di cui all’allegato 4 (ALL-4_DPCM 26aprile_misure igienico-sanitarie).

Per le attività professionali si raccomanda:

– di utilizzare modalità di lavoro agile e incentivare l’utilizzo di ferie e congedi, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

– che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per il trasporto pubblico sono stati previsti particolari protocolli di regolamentazione.

In breve:

TIPO DI ATTIVITA’ RIPRESA
Commercio al dettaglio in generale Possono riprendere le attività comprese nell’allegato 1
Ristorazione Consegna a domicilio / asporto
Servizi alla persona Posso riprendete le attività indicate nell’allegato 2
Servizi bancari, assicurativi, finanziari Aperti
Attività settore agricolo, zootecnico, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi Aperte
Attività produttive industriali e commerciali Posso riprendere le attività elencate nell’allegato 3
Edicole, Farmacie, Tabacchi, Parafarmacie Aperti
Eventi, manifestazioni, servizi educativi, cerimonie Viene autorizzata la cerimonia funebre con massimo 15 congiunti
Spostamenti Solo all’interno delle regioni e per comprovati motivi (lavoro, salute, necessità, incontro con congiunti)
Attività motorie – sportive Consentite in modo individuale e con rispetto della distanza (1 metro per la motoria – 2 metri per la sportiva)

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti e, soprattutto per quelle attività la cui chiusura permarrà ancora per diversi giorni, ci permettiamo di segnalare, anche in virtù dell’esperienza fino ad ora acquisita, che esistono modalità di svolgimento dell’attività alternative e complementari che potrebbero essere svolte, in modo da ridurre l’impatto negativo del lockdown.