DPCM 10 APRILE 2020: PROROGA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 11 aprile, il DPCM recante le nuove misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Si riportano le principali e più significative disposizioni che hanno validità sino al 3 maggio 2020.

Permangono le misure restrittive in merito agli spostamenti, che sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità, ovvero per motivi di salute.

Rimangono sospesi:

– eventi, competizioni sportive, manifestazioni e servizi educativi e culturali, cerimonie civili e religiose;

– i servizi di palestre, piscine, centri sportivi, benessere, termali, sociali e culturali;

– le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per quelle di cui all’allegato 1 ( Allegato1_DPCM 10_04_2020)

– le attività di ristorazione

– le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle di cui all’allegato 2 (Allegato 2_DPCM 10 04 2020)

le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle di cui all’allegato 3 (Allegato3_4_DPCM 10_04_2020)che possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o previa comunicazione al Prefetto con indicazione specifica delle imprese beneficiarie dei servizi-prodotti attinenti alle attività consentite;

Rimangono aperte:

– edicole               – tabaccai            – farmacie            – parafarmacie

Per gli esercizi la cui attività non è sospesa è fatto obbligo di assicurare la distanza interpersonale di un metro e l’accesso dilazionato (allegato 5 Allegato5_DPCM 10_04_2020).

In ordine alle attività professionali si raccomanda:

– di utilizzare modalità di lavoro agile e incentivare l’utilizzo di ferie e congedi, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

– che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, si allega la disposizione che prevede alcune restrizioni (REGIONE LOMBARDIA Ordinanza 528 DEL 11_04_2020).