DECRETO RILANCIO – MISURE A SOSTEGNO DEL MERCATO DEL LAVORO

MISURE RIGUARDANTI LE IMPRESE

cassa integrazione

Viene confermata la dotazione originaria di 9 settimane con causale COVID-19 di trattamento di integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario in ambito FIS e Cassa Integrazione in deroga, utilizzabili entro il 31/08/2020. Per le aziende che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane è prevista la possibilità di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale, per un totale, quindi, di 14 settimane fruibili tra il 23/02/2020 e il 31/08/2020.

Inoltre, sono previste 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale COVID-19, che potranno essere utilizzate nel periodo 01/09/2020 – 31/10/2020.

L’articolazione temporale (5 + 4 settimane) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno godere delle ulteriori 4 settimane antecedentemente il 1° settembre 2020, in continuità con il primo gruppo di 14 (per un totale di 18 settimane consecutive).

Siamo in attesa di circolare INPS, con istruzioni in merito al conteggio delle giornate di effettivo godimento della Cassa.

FSBA ARTIGIANI: anche per le aziende artigiane, la dotazione originaria è stata incrementata di ulteriori 5 settimane, portando la possibilità di usufruire di giornate di integrazione ad un massimo di 70, per attività lavorative su 5 giorni a settimana e 84 in caso di attività lavorativa su 6 giorni settimanali. Le giornate possono essere godute entro il 31/08/2020.

divieto di licenziamento

 

È stato prorogato dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il periodo di divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e di sospensione delle procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

CONTRATTI A TERMINE

Per far fronte al riavvio delle attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali prescritte dall’art. 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.

La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.

 

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

congedo parentale e bonus baby sitter

 

È previsto l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Confermato e “potenziato” il c.d. bonus babysitter per venire incontro ai genitori che torneranno a lavorare mentre le scuole rimarranno chiuse.

In particolare, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting passa da 600 a 1.200 euro e potrà essere utilizzato anche per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus baby-sitting in favore del personale sanitario aumenta, invece, da 1.000 a un massimo di 2.000 euro.

permessi disabili

 

Confermato anche per maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex art. 33 della legge 104/1992) già previsto dal Decreto “Cura Italia” (art. 24). Come per il periodo marzo/aprile anche per il mese in corso e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave disabilità certificata o al lavoratore con grave disabilità.

Coloro che hanno fruito nel periodo marzo-aprile 2020 di un numero inferiore a 12 giorni di maggiorazione dei permessi legge 104, non potranno fruire nel periodo maggio-giugno 2020 dei giorni non fruiti nei mesi precedenti.

I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi 12+3+3 = 18 giorni lavorativi di permesso.

SMART WORKING

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in forma agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per i datori di lavoro pubblici e privati, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

emersione contratti di lavoro e regolarizzazione

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri.

La regolarizzazione dei lavoratori stranieri potrà essere effettuata mediante il versamento di 500 euro per ogni lavoratore, un contributo forfettario che dovrà essere versato a seguito dell’istanza presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020.

Il Decreto prevede, altresì, che i cittadini stranieri, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione dell’istanza.

 

Queste le principali novità introdotte, siamo in attesa di specifiche e dei decreti attuativi per gli altri provvedimenti previsti nel decreto.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.