DECRETO LIQUIDITA’ – D.L. 8 aprile 2020, n.23

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Liquidità (D.L. 23 del 8 aprile 2020), contenente le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

 

CAPO I: MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE (art.1)

L’accesso al credito diviene più semplice sia per lo snellimento delle procedure di verifica del merito creditizio, sia per il rilascio di garanzie da parte dello Stato, concesse attraverso la società SACE SpA, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti, di durata non superiore a 6 anni e con possibilità di preammortamento per 24 mesi. La garanzia è rilasciata in misura proporzionale e paritetica tra il garante e l’istituto di credito.

La copertura dell’importo del finanziamento varia in base al numero dei dipendenti e del volume del fatturato:

Percentuale copertura Numero dipendenti Fatturato in euro
90% < 5.000 < 1,5 miliardi
80% > 5.000 1,5 miliardi < fatturato < 5 miliardi
70% > 5 miliardi

L’importo del finanziamento assistito dalla garanzia non potrà superare il maggiore tra i seguenti elementi:

– il 25% del fatturato 2019;

– il doppio del costo del personale.

I tassi di interessi saranno variabili in base alla tipologia di impresa e modulati nel corso del periodo di finanziamento:

– PMI: 0.25 % per il primo anno – 0.50% per il secondo e terzo anno – 1.00% dal quarto al sesto anno.

– altre: 0.50% per il primo anno – 1.00% per il secondo e terzo anno – 2.00% dal quarto al sesto anno.

E’ inoltre previsto che l’impresa che beneficia della garanzia si assuma l’impegno di non approvare la distribuzione di utili nel corso del 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

CAPO II: MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI (art. 13)

Un importante aiuto alle PMI viene previsto con l’accesso gratuito alla garanzia del Fondo centrale (per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499).

Tale garanzia potrà essere pari al 90% per i finanziamenti:

  • con durata fino a 72 mesi;
  • di importo non superiore, alternativamente:
    • al doppio della spesa salariale per il 2019 (compresi gli oneri sociali)
    • al 25% del fatturato 2019
    • al fabbisogno per costi di investimento per 18 mesi (mediante autocertificazione)

Per le imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro e la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, la garanzia può essere elevata sino a copertura del 100% del finanziamento con l’intervento di garanzie concesse da confidi o altri soggetti abilitati. In tala caso la predetta garanzia potrà essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi.

 

Per le PMI e le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni sono ammissibili alla garanzia del Fondo con copertura al 100% i nuovi finanziamenti nel rispetto dei seguenti requisiti:

– autocertificazione che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19

– previsione dell’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione

– durata del finanziamento fino a 72 mesi

– importo del finanziamento non superiore al 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata e comunque non superiore a 25.000 euro.

Il Decreto ha previsto, per lo snellimento delle procedure di accesso al credito, la possibilità di concludere i contratti anche tramite mezzi telematici come la posta elettronica, anche non certificata.

E’ inoltre differita al 01.09.2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e sono prorogati di 6 mesi anche i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte in merito agli aspetti civilistici gravanti sui bilanci come la sospensione fino al 31.12.2020 delle norme relative alla riduzione del capitale e delle cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale e sui principi di redazione degli stessi.

Sempre per agevolare l’accesso alla liquidità, fino al 31.12.2020, sarà possibile il finanziamento da parte dei soci di società senza che tali crediti siano soggetti a postergazione.

CAPO IV: MISURE FISCALI E CONTABILI

SOSPENSIONE VERSAMENTI (artt. 18,19)

Vengono sospesi i seguenti versamenti in autoliquidazione scadenti ad aprile e maggio per determinate categorie di soggetti:

CONTRIBUENTE TIPO DIVERSAMENTO SOSPESO
Imprese e professionisti con:

– ricavi < 50 mln

* diminuzione fatturato almeno del 33%

Ritenute, addizionali regionali e comunali

Iva

Contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria

Imprese e professionisti con:

– ricavi > 50 mln

* diminuzione fatturato almeno del 50%

Ritenute, addizionali regionali e comunali

Iva

Contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria

Enti non commerciali e enti del terzo settore e enti religiosi riconosciuti non in regime di impresa Ritenute, addizionali regionali e comunali

Contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria

Imprese e professionisti con sede o domicilio nelle prov. di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% Iva
Particolari soggetti che esercitano le attività di cui alla Nota1. NOTA1_circ_DL 8 aprile 2020 Sospensione dei seguenti versamenti del mese di aprile 2020:

Ritenute, addizionali regionali e comunali

Contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria

 

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche Sospensione dei seguenti versamenti del mese di aprile e maggio 2020.

Ritenute, addizionali regionali e comunali

Contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria

 Lavoratori autonomi, agenti di commercio, mediatori, procacciatori, etc., con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell’anno 2019, non superiori a euro 400.000, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato Sospensione, previo rilascio di dichiarazione, dell’assoggettamento alla ritenuta d’acconto sui ricavi e compensi percepiti tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020.

Il versamento delle ritenute non operate dovrà essere eseguito entro il 31.07.2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020, senza sanzioni o interessi

* la diminuzione del fatturato del 33% deve essere valutata come segue:

– per i versamenti sospesi scadenti ad aprile: raffronto tra marzo 2020 e marzo 2019;

– per i versamenti sospesi scadenti a maggio: raffronto tra aprile 2020 e aprile 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

– entro il 30.06.2020 in unica soluzione;

– in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

ACCONTI 2020 (art.20)

Non si applicheranno sanzioni in caso di carente versamento degli acconti per il periodo di imposta 2020, se il versamento è di almeno l’80% di quanto risulterebbe dovuto in base alla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020.

VERSAMENTI ALLE PA (art.21)

I versamenti nei confronti della PA, che erano precedentemente stati prorogati al 20.03.2020, verranno considerati tempestivi si effettuati entro il 16.04.2020.

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (art. 22)

Vengono prorogati al 30.04.2020 i termini per l’invio e la consegna della Certificazione Unica.

DURF (art.23)

I certificati relativi alla sussistenza dei requisiti per le imprese appaltatrici (DURF) emessi entro il 29.02.2020 saranno validi fino al 30.06.2020

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (art.24)

I termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e per l’agevolazione in tema di imposta di registro per l’acquisto della prima casa sono sospesi dal 23.02.2020 al 31.12.2020.

CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUSTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 30)

Il credito di imposta previsto dall’art.64 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 è esteso anche alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

L’importo del credito è del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro. Verranno stabilite con apposito decreto del MEF i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di tale credito di imposta.

CAPO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Viene previsto l’ulteriore spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine riguardante:

– il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari;

– la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);

– la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

CAPO VI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Dall’art. 38 all’art. 40 il Decreto ha previsto una serie di misure relative, ad esempio, all’adeguamento della quota capitolaria/oraria ai medici di medicina Generale e ai Pediatri di Libera scelta, alla semplificazione di adempimenti per le pratiche medico-radiologiche e per la sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO (art.41)

Quanto già previsto dal D.L: 17 marzo 2020, n. 18 relativamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, verrà applicato anche ai lavoratori assunti dal 24.02.2020 al 17.03.2020.