DECRETO CURA ITALIA – Misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie e imprese

In G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia che prevede diverse misure relativamente a:

  1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza (Titolo 1 artt.1-18);
  2. sostegno all’occupazione attraverso gli ammortizzatori sociali e ai lavoratori (Titolo 2 artt. 19-48);
  3. iniezione di liquidità nel sistema del credito (Titolo 3 artt. 49-59);
  4. misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie e imprese (Titolo 4 artt. 60-71);
  5. Ulteriori e specifici interventi su particolari settori.

 

Di seguito le principali misure di interesse per quanto riguarda le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Riferimento Oggetto Disposizione
Art. 60 Versamenti in generale del 16 marzo Proroga al 20 marzo
Art. 62 c.1 Sospensione adempimenti tributari Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle certificazioni uniche scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio; gli adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno.
Art. 62 c.2 Versamenti di marzo da autoliquidazione relativi a:

a) ritenute alla fonte e addizionali;

b) IVA;

c) contributi previdenziali e assistenziali

Rinvio senza sanzioni:

– al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro;

– al 31 maggio per gli altri contribuenti con possibilità di versamento in 5 rate mensili – da Maggio a  Settembre – presumibilmente con interessi di dilazione.

Art. 62 c.3 Province: Bergamo,Cremona,Lodi e Piacenza Versamenti iva di marzo sospesi (a prescindere dal volume di ricavi)
Art. 62 c.7 Non assoggettamento a ritenuta dei ricavi – compensi E’ possibile richiedere di non operare la ritenuta d’acconto sugli importi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03 e il 31.03.

 

Condizioni:

– nel 2019 limite ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;

– nel mese precedente non bisogna aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;

 

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione:

devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del decreto n.18 del 17.03.2020;

 

provvederanno al versamento delle ritenute che non hanno subito entro il 31.05 in unica soluzione o  in massimo 5 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 63 Premio per il mese di marzo ai lavoratori dipendenti Per i dipendenti con reddito complessivo lordo da lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 40.000 euro spetta un premio pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.
Art. 64 Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro Credito del 50% per cento delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro.
Art. 65 Credito d’imposta per negozi e botteghe Credito del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativi al mese di marzo, di immobili in categoria catastale C/1 (solo negozi e botteghe)
Art. 66 Detrazione per erogazioni liberali in denaro e in natura per finanziare enti pubblici gli interventi per l’emergenza “COVID-19” Detrazione pari al 30%, per erogazioni di importo non superiore a 30.000 euro fatte da persone fisiche o enti non commerciali.
Art. 68 c. 1-2 Sospensione dei termini di versamento per:

–          cartelle di pagamento;

–          avvisi di accertamento / addebito;

–          ingiunzioni (Enti Locali)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020

Art. 68 c.3 Differimento scadenze:

– rottamazione ter

– saldo e stralcio

Le scadenze del 28.02 (rottamazione ter) e del 31.03 (saldo e stralcio) sono spostate al 31.05.2020

Riconoscimento per i contribuenti “virtuosi”: con decreto del Mef verranno previste forma di menzione per coloro i quali, avendone la possibilità, non si avvarranno di una o più tra le sospensioni di versamenti.

Questo riconoscimento pubblico è stato previsto per valorizzare coloro che, avendone la possibilità, non aggraveranno le risorse economiche a disposizione dello Stato e degli Enti.

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Seguiranno ulteriori circolari in merito alle altre misure previste dal decreto, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.