- Marzo 18, 2020
- Posted by: Dexio Stp S.r.l.
- Categoria: Economics
In G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia che prevede diverse misure relativamente a:
- finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza (Titolo 1 artt.1-18);
- sostegno all’occupazione attraverso gli ammortizzatori sociali e ai lavoratori (Titolo 2 artt. 19-48);
- iniezione di liquidità nel sistema del credito (Titolo 3 artt. 49-59);
- misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie e imprese (Titolo 4 artt. 60-71);
- Ulteriori e specifici interventi su particolari settori.
Di seguito le principali misure di interesse per quanto riguarda le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.
Riferimento | Oggetto | Disposizione |
Art. 60 | Versamenti in generale del 16 marzo | Proroga al 20 marzo |
Art. 62 c.1 | Sospensione adempimenti tributari | Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle certificazioni uniche scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio; gli adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno. |
Art. 62 c.2 | Versamenti di marzo da autoliquidazione relativi a:
a) ritenute alla fonte e addizionali; b) IVA; c) contributi previdenziali e assistenziali |
Rinvio senza sanzioni:
– al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro; – al 31 maggio per gli altri contribuenti con possibilità di versamento in 5 rate mensili – da Maggio a Settembre – presumibilmente con interessi di dilazione. |
Art. 62 c.3 | Province: Bergamo,Cremona,Lodi e Piacenza | Versamenti iva di marzo sospesi (a prescindere dal volume di ricavi) |
Art. 62 c.7 | Non assoggettamento a ritenuta dei ricavi – compensi | E’ possibile richiedere di non operare la ritenuta d’acconto sugli importi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03 e il 31.03.
Condizioni: – nel 2019 limite ricavi o compensi non superiori a euro 400.000; – nel mese precedente non bisogna aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione: – devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del decreto n.18 del 17.03.2020;
– provvederanno al versamento delle ritenute che non hanno subito entro il 31.05 in unica soluzione o in massimo 5 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. |
Art. 63 | Premio per il mese di marzo ai lavoratori dipendenti | Per i dipendenti con reddito complessivo lordo da lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 40.000 euro spetta un premio pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro. |
Art. 64 | Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro | Credito del 50% per cento delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro. |
Art. 65 | Credito d’imposta per negozi e botteghe | Credito del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativi al mese di marzo, di immobili in categoria catastale C/1 (solo negozi e botteghe) |
Art. 66 | Detrazione per erogazioni liberali in denaro e in natura per finanziare enti pubblici gli interventi per l’emergenza “COVID-19” | Detrazione pari al 30%, per erogazioni di importo non superiore a 30.000 euro fatte da persone fisiche o enti non commerciali. |
Art. 68 c. 1-2 | Sospensione dei termini di versamento per:
– cartelle di pagamento; – avvisi di accertamento / addebito; – ingiunzioni (Enti Locali) |
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020 |
Art. 68 c.3 | Differimento scadenze:
– rottamazione ter – saldo e stralcio |
Le scadenze del 28.02 (rottamazione ter) e del 31.03 (saldo e stralcio) sono spostate al 31.05.2020 |
Riconoscimento per i contribuenti “virtuosi”: con decreto del Mef verranno previste forma di menzione per coloro i quali, avendone la possibilità, non si avvarranno di una o più tra le sospensioni di versamenti.
Questo riconoscimento pubblico è stato previsto per valorizzare coloro che, avendone la possibilità, non aggraveranno le risorse economiche a disposizione dello Stato e degli Enti.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Seguiranno ulteriori circolari in merito alle altre misure previste dal decreto, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.