CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI – PER I NOSTRI DIPENDENTI

Con un provvedimento di ieri, 15/07/2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni BIS).

IN SINTESI

Per le spese per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi per poter garantire la salute dei lavoratori e degli utenti sostenuti nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 è previsto un credito d’imposta pari al 30%, fino ad un massimo di 60.000,00 euro che potrà essere usato in compensazione o nella dichiarazione dei redditi.

MODALITA’ E TERMINI

Per avere diritto al credito di imposta occorre presentare telematicamente la domanda attraverso il servizio web dell’Agenzia delle Entrate disponibile nell’area riservata o mediante i canali telematici dell’Agenzia, tramite un intermediario abilitato.

Sarà possibile presentare la domanda dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

AMMONTARE DEL CREDITO

Il credito d’imposta sarà pari al 30% delle spese complessive risultanti dalla comunicazione presentata.

Il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di euro 60.000,00.

Inoltre, per poter rispettare il limite di spesa previsto dal legislatore, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Quindi se la totalità delle domande validamente presentate sarà inferiore al limite di spesa, ciascun beneficiario avrà diritto ad un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute, sempre nel rispetto del limite di euro 60.000,00.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b) in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale verrà stabilita la percentuale da applicare al credito di imposta richiesto che si attende per il 12 novembre 2021.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.