CHIARIMENTI IN MATERIA DI MALATTIA DA COVID

A fronte del notevole acuirsi della pandemia e sulla scorta dei nuovi chiarimenti pervenuti da Inps e Ministero della Salute su cosa si intende per “Quarantena” e sulle conseguenze che determina in ambito lavoristico, precisiamo i seguenti punti:

  • La quarantena per COVID-19 è il periodo di “restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi”. La circolare ha chiarito:
  • casi positivi asintomatici: è previsto l’isolamento di almeno dieci giorni, al termine del quale va eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni+test);
  • casi positivi sintomatici: un isolamento di almeno dieci giorni accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);
  • casi positivi a lungo termine: è prevista l’ interruzione dell’isolamento dopo ventuno giorni dalla comparsa dei sintomi;
  • contatti stretti asintomatici: si stabilisce un periodo di quarantena di quattordici giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di dieci giorni dall’ultima esposizione con un test antigienico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
    Di seguito potete trovare uno specchietto riepilogativo elaborato dalla Protezione Civile.

Il D.L Cura Italia aveva stabilito che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non computabile ai fini del periodo di comporto. Il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. In caso di malattia conclamata da COVID-19, invece, non sarà necessario che il medico indichi, nella certificazione sanitaria, alcun provvedimento amministrativo.

L’Inps chiarisce che, non è possibile ricorrere alla tutela per malattia nel caso in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere, in accordo con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. Infatti, solo nel caso di malattia conclamata e accertata da un operatore di sanità pubblica (medio di base, dell’ospedale o dell’Asl) , il lavoratore sarà in malattia e avrà diritto alla relativa prestazione previdenziale. Pertanto, nel caso in cui vengano adottati, tramite provvedimento dell’autorità amministrativa, lockdown localizzati, i lavoratori non saranno considerati in quarantena perché l’impossibilità a lavorare non è stata valutata da un operatore di sanità pubblica. I lavoratori, potranno, eventualmente, accedere ai trattamenti di cassa integrazione in base alla tipologia di azienda di cui sono dipendenti.

Si ricorda che, in caso di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl a seguito di contatti verificatosi all’interno del plesso scolastico, è riconosciuto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato al 50% da utilizzare per astenersi dal lavoro in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio. Il diritto al congedo spetta ad entrambi i genitori per figli convivente con il richiedente. Il congedo non spetta nel caso in cui uno dei due genitori non lavori, sia disoccupato o non stia lavorando perché beneficiario di uno degli strumenti a sostegno del reddito (per es. CIGO, CIGS, CIG in deroga) così come non spetta per le giornate in cui il richiedente o l’altro genitore svolga la propria attività in modalità agile. La domanda deve essere presenta all’Inps tramite patronati, contact center o accesso diretto tramite pin personale ed il congedo è attualmente previsto fino al 31 dicembre 2020.

Con l’occasione si ricorda nuovamente:

  • Di trasmettere allo studio qualsiasi certificato di malattia ricevuto dai proprio dipendenti. Questo può essere fornito tramite la trasmissione del numero di protocollo sia tramite l’inoltro di copia del certificato, nel caso in cui provvediate in autonomia alla ricerca dello stesso sul sito Inps;
  • Il certificato medico rilasciato a seguito di tampone positivo deve essere portato a conoscenza dello datore di lavoro e dello studio (trasmettendo il numero di protocollo oppure il certificato) con tale specifica. In questo modo provvederemo ad effettuare la comunicazione di infortunio all’Inail che valuterà se si tratta di evento coperto da malattia o da infortunio sul lavoro sul lavoro;
  • L’importanza dell’adozione del rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da Governo sindacati e imprese ed integrato il 24 aprile 2020; l’osservanza degli stessi oltre ad essere un dovere morale nei confronti dei dipendenti, scongiura un’eventuale responsabilità datoriale per il rischio da contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro;
  • Il ricorso allo smart-working, laddove compatibile con l’attività svolta, è una risorsa perché garantisce la continuità dell’attività lavorativa e la riduzione dei rischi per la trasmissione del virus.

Fino al 31 dicembre 2020 è prevista una modalità semplificata di istituzione dello stesso, pertanto, qualora siate interessati vi preghiamo di contattarci fornendo l’elenco dei dipendenti per i quali volete utilizzare questa modalità lavorativa.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.