Assegno temporaneo per i figli minori

In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 1, ha introdotto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” (di seguito, Assegno temporaneo), con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

Requisiti:

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

Misura dell’assegno:

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;

  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
    Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

L’assegno temporaneo non è compatibile con gli Assegni per il Nucleo Familiare e non potrà, quindi, essere erogato ai nuclei familiari percettori di tale sostegno.

Sarà possibile presentare le domande dal 1° luglio 2021; per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Il modello ISEE, utile per la richiesta e la determinazione dell’importo spettante, può essere richiesto autonomamente sul Portale dell’Inps, se in possesso di credenziali o SPID, oppure rivolgendosi ad un patronato.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.