Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020: modifica al DPCM del 22 marzo – aggiornamento attività non sospese

Con la presente comunichiamo le ultime indicazioni ricevute dal Ministro dello Sviluppo Economico in vigore dal 26 marzo 2020.

  1. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto (qui allegato ELENCO ATTIVITA ATECO DM-MiSE-25-03-2020.pdf).
  2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

 

a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti dei precedenti decreti (11 e 22 marzo 2020);

b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti dei precedenti decreti (11 e 22 marzo 2020);

c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Le attività che risultano sospese per effetto della variazione dell’allegato al DPCM 22 marzo 2020 possono completare le lavorazioni necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.