Novità del collegato alla finanziaria 2020

Novità del collegato alla finanziaria 2020 – DL 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019

Il 25/12/2019 è entrata in vigore la Legge di conversione del c.d. Collegato alla Finanziaria di cui si riportano sinteticamente le disposizioni di maggior interesse ed impatto.

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

E’ stata prevista una graduale riduzione del limite di utilizzo del denaro contante:

  • Euro 2.000 dal 01/07/2020 al 31/12/2021;
  • Euro 1.000 dal 01/01/2022.

Conseguentemente, è variato il minimo edittale della sanzione per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite:

  • per le violazioni commesse dal 01/07/2020 il minimo è pari a Euro 2.000;
  • per quelle commesse dal 01/01/2022 è pari a Euro 1.000.

PERIODICITÀ ESTEROMETRO – Art. 16, comma 1-bis

E’ variata la periodicità di trasmissione del c.d. esterometro: dal 2020 verrà infatti inviato trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza l’invio avveniva mensilmente ovvero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – Art. 17

L’Agenzia delle Entrate comunicherà telematicamente al contribuente che non ha provveduto correttamente al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’importo, la sanzione e gli interessi dovuti che dovranno essere versati entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

In difetto, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

E’ stato inoltre previsto che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato con cadenza semestrale (16.6 e 16.12) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di Euro 1.000.

CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 22

Per gli esercenti attività d’impresa/lavoratori autonomi con ricavi/compensi inferiori ad Euro 400.000 (da verificarsi nell’esercizio precedente) è previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 01/07/2020.

Il credito d’imposta:

  • sarà utilizzabile esclusivamente nel mod. F24 in compensazione dal mese successivo a quello di addebito della spesa
  • dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI Art. 4 , commi 1 e 2 (nuovo art. 17-bis D.Lgs. 241/97)

I soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento:

1) copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e addizionali IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.

2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione con il dettaglio delle ore di lavoro, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Qualora la documentazione non venga fornita o i versamenti risultino carenti:

– il committente sospende i pagamenti dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate;

– entro 90 giorni ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

N.B. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice e dall’impresa subappaltatrice con distinti F24 per ciascun committente. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, ha fornito il codice identificativo “09” da indicare insieme al codice fiscale del committente nel modello F24.

Quanto sopra descritto non si applica alle imprese appaltatrici o subappaltatrici che alleghino una specifica certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (DURC fiscale della validità di 4 mesi) e unitamente comunichino al committente la sussistenza di determinati requisiti.

REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA – Art. 4, commi 3 e 4

È confermata, anche se in attesa dell’autorizzazione del Consiglio UE, l’estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

REATI TRIBUTARI – Art. 39

In merito alla modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali, si sottolineano i seguenti aspetti:

  • in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni;
  • in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni;
  • in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi se:
    • l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a Euro 100.000 (in precedenza Euro 150.000);
    • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a Euro 2 milioni (in precedenza Euro 3 milioni);
  • in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 5 anni;
  • in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni;
  • in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni.

Sono inoltre previste sanzioni interdittive, di cui al D.Lgs. n. 231/2001, quali ad esempio il divieto di contrattate con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni e revoca da quelli già concessi.

Rimane invariata la soglia per la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute e IVA ovvero, rispettivamente Euro 150.000 e Euro 250.000.