LA PACE FISCALE E ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Le ipotesi previste dalla pace fiscale sono differenti (definizione Processi Verbali di Constatazione (PVC), definizione accertamenti, definizione liti fiscali etc…) ed in questa sede tratteremo la rottamazione delle cartelle e lo stralcio delle mini cartelle, mentre per la definizione delle liti pendenti è opportuno contattare lo studio per valutare i casi specifici.

Per la rottamazione delle cartelle ci sono tre ipotesi, due dettate dal D.L. 199/2018 e uno nella legge di bilancio, nello specifico:

  1. Rottamazione ex art.3 D.L. 119/2018 (rottamazione ter) per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017;
  2. Saldo e Stralcio (con un ISEE inferiore uguale a euro 20.000,00) per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017;
  1. Annullamento cartelle inferiori ad euro 1.000,00 per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2000.

 

  1. Rottamazione dei ruoli – art.3 del D.L. 119/20187
Debiti agevolati Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017.
Cosa si paga Capitale e interessi alla riscossione, aggi e spese riscossione.
Cosa non si paga Né sanzioni né interessi di mora.
Pagamento unico Entro il 31.07.2019.
Rateizzazione Massimo 18 rate consecutive. Prima e seconda di importo, ciascuna, del 10% dell’importo complessivo, da pagare il 31.07.2019 e il 30.11.2019. Le rate residue, di pari ammontare, scadono il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2020. Maggiorazione di interessi del 2% dal 1 agosto 2019. (Massimo 5 anni)
Comunicazione La riscossione comunica le posizioni ai debitori.
Dichiarazione Entro il 30.04.2019 si comunica la volontà di aderire (MOD. DA – 2018) con risposta entro il 30.06.2019.
Pendenza di giudizi Indicati nella dichiarazione con impegno a rinunciare agli stessi. Sospensione dei giudizi in corso.
Somme già versate Possono scomputarsi solo quelle oggetto della rottamazione. Sono definitivamente acquisite e non rimborsabili.
Sospensione Con la presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi di pagamento.
Mancati pagamenti La rottamazione decade e riprendono gli ordinari termini ( i pagamenti parziali sono considerati acconti ed il debito non può più essere rateizzato.
Precedenti rottamazioni Prima rottamazione (193/2016): i decaduti rientrano nella ter

Secondo rottamazione (148/2017): se hanno pagato entro il 7 dicembre le rate di luglio, settembre e ottobre rientrano nella ter.

Debitori riammessi per mancato pagamento delle rate scadute al 31.12.2016 Pagamento delle rate entro e dopo il 31.07.2018

Ø Se le rate in scadenza ad ottobre, novembre, dicembre 2016 sono state pagate entro il 31.07.2018, e la totalità degli importi dovuti o la rata (da rottamazione dei ruoli) successiva, a ottobre 2018, non può essere pagata o viene pagata in misura insufficiente, occorre, per fruire della rottamazione ter, averle pagate o integrato il pagamento entro il 7.12.2018. In questa ipotesi non è necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà i nuovi importi d’ufficio entro il 30.06.2019.

Ø Resta fermo il diritto di pagare il residuo in un’unica soluzione entro il 31.7.2019.

Ø Ove la rata o la totalità delle somme non siano state versate entro il 7.12.2018, non sarà più possibile beneficiare della rottamazione ter (viene meno lo stralcio delle sanzioni e interessi).

Procedure esecutiva Ø E’ sufficiente la presentazione della Dichiarazione/domanda per evitare che vengano iscritti fermi amministrativi o ipoteche, nonché per bloccare le procedure esecutive avviate;

Ø È sufficiente il pagamento della prima rate per ottenere l’estinzione delle procedure esecutive iniziate prima dell’adesione alla definizione.

Qualifica di inadempiente La presentazione della Dichiarazione/domanda cancella la qualifica di “inadempiente” quindi:

Ø erogazione di rimborsi di imposta senza attivazione della procedura di compensazione ex art.28-ter del DPR 602/73;

Ø si possono riscuotere i crediti verso le P.A. ai fini dell’art.48-bis del DPR 602/73;

Ø una volta inviata la Dichiarazione/domanda, dovrebbe essere rilasciato il DURC, così come i certificati di regolarità fiscale, e non potranno essere sospesi i rimborsi.

  1. SALDO E STRALCIO DEI RUOLI

 

Debiti agevolati Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 da omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72
Contributi previdenziali Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 da omesso versamento di contributi dovuti alle casse professionali o gestione previdenziali dei lavoratori autonomi INPS (no accertamento).

“Nel caso, verificare preventivamente, se la definizione a stralcio ha effetti sulla determinazione del montante contributivo.”

Condizione Grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Parametro di riferimento: ISEE inferiore uguale a euro 20.000,00.
Cosa non si paga Né sanzioni né interessi di mora. Si pagano gli aggi e il rimborso delle spese  per le procedure esecutiva e le notifiche
Saldo e stralcio Ø 16% del capitale e interessi affidati all’agente: ISEE non superiore a euro 8.500,00;

Ø 20% del capitale e interessi affidati all’agente: ISEE superiore a euro 8.500,00 e non superiore ad euro  12.500,00;

Ø 35% del capitale e interessi affidati all’agente: ISEE non superiore a euro 12.500,00 e non superiore ad euro  20.000,00;.

Liquidazione dei beni In presenza di grave e comprovata situazione di difficoltà economica e procedura di liquidazione ex art.14-ter della L.3/2012:

Ø Saldo e stralcio al 10%.

Richiesta Dichiarazione da presentare entro il 30.04.2019.
Versamento Ø Unica soluzione entro il 30.11.2019

Ø Rateale:

–  35% entro il 30.11.2019

–  20% entro il 31.03.2020

–  15% entro il 31.7.2020

–  15% entro il 31.3.2021

–  15% entro il 31.7.2021

 

Interessi Nel caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
Comunicazione dell’agente Entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunica l’ammontare dovuto e delle singole rate o l’eventuale difetto dei requisiti necessari per ottenere il saldo e stralcio.
Precedenti rottamazioni Sono riammessi i decaduti dalla precedenti rottamazioni.
I controlli Agente delle Riscossione con Agenzia delle Entrate e G.d.F. verificano la veridicità dei dati dichiaranti nell’ISEE “nei soli casi in cui sorgano dei fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi”. Entro 20 giorni il contribuente può presentare documentazione a favore.

In caso di mancata presentazione gli importi sono riaffidati all’agente.

 

  1. STRALCIO MINI CARTELLE – ART.4 DEL DL 199/2018

 

Limite importo residuo al 24.10.2018 Euro 1.000,00 comprensivi di capitale  – interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanzioni
Carichi Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 (no risorse proprie tradizionali UE né IVA riscossa all’importazione)
Effetti Annullamento automatico al 31.12.2018
Enti Locali Sono esclusi i carichi riscossi in proprio dagli enti locali e dai vari enti creditori

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti