La fatturazione elettronica dei soggetti sanitari obbligati alla trasmissione al Sistema TS

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore dal 19.12.2018 l’obbligo di emettere la Fattura Elettronica ma non per tutti, restano esclusi i soggetti Minimi e Forfetari e per i soggetti autorizzati all’esercizio delle attività sanitarie ( D.LGS 175/2014 e decreto Mef del 01/09/2016), per le prestazioni da comunicare al sistema T.S.

Volendo approfondire questa ultima esclusione, dalla lettura della norma si evince chiaramente che l’esclusione non è soggettiva ma bensì oggettiva, ossia riguarda le prestazioni che obbligatoriamente sono da inviare al sistema TS, mentre per le altre prestazioni, che non rilevano a tal fine, l’obbligo di fatturazione elettronica sembrerebbe permanere.

Lo scenario che si configura per gli operatori sanitari è pertanto un ibrido, che li costringe ad entrare nel merito di ogni singola prestazione al fine di rilevare l’obbligo conseguente:

  • fatturazione di prestazione soggetta alla trasmissione al Sistema TS, è esclusa dalla fatturazione elettronica
  • fatturazione con prestazione non soggetta alla trasmissione al Sistema TS, è soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica.

E’ opportuno precisare e porre la necessaria attenzione al fatto che, oggetto di osservazione sono le prestazioni e conseguentemente il contenuto della fattura, per cui una ulteriore difficoltà potrebbe presentarsi nell’emissione di fatture che contengono sia prestazioni soggette all’Invio al STS ed altre non soggette, in questo caso sarebbe opportuno dividerle con fatture distinte.

Ulteriore caso è rappresentato dal cliente/paziente a seguito di opposizione espressa al consenso per la trasmissione dei dati ai fini della Privacy. In tal caso l’adempimento è escluso sia dall’invio al STS che dalla fatturazione elettronica, per cui al cliente verrà rilasciata unicamente una fattura cartacea.

Volendo riassumere possiamo trovare se seguenti situazioni:

  • fatturazione di prestazione soggetta alla trasmissione al Sistema TS, è esclusa dalla fatturazione elettronica
    • consegna al cliente una fattura cartacea
  • fatturazione con prestazione non soggetta alla trasmissione al Sistema TS, è soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica con invio allo SDI
    • consegna al cliente una fattura cartacea “di cortesia”
  • fatturazione di prestazione soggetta alla trasmissione al Sistema TS, con opposizione alla comunicazione dei dati, è esclusa dall’invio al STS e dalla fatturazione elettronica
    • consegna al cliente una fattura cartacea.

Ai fini della conservazione digitale dei documenti è possibile emettere le fatture con sistemi informatici di gestione delle fatture elettroniche, gestendo i distinti adempimenti di comunicazione.